Ulteriori considerazioni in merito alla sentenza Cass. Pen. Sez. III n. 27862 del 2.7.2015

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I principi desumibili dalla Sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. III n. 27862 del 2.7.2015) ritengo portino a fare una ulteriore considerazione.

Se è vero che in materie speciali che disciplinano l’attività d’impresa, quali la salute dei lavoratori e la tutela ambientale, si ritiene debbano essere previsti principi e discipline analoghe per quanto concerne la delega di funzioni e se si considera che la previsione di cui all’art. 16 del D.Lgs. 81/2008, unica fonte normativa che cristallizza anni di giurisprudenza sui contenuti della delega di funzioni, debba essere estesa anche all’ambiente, ci si deve domandare se anche la specifica previsione contenuta al comma 3bis circa la facoltà di subdelega riconosciuta in capo al delegato possa considerarsi estensibile all’ambito della tutela ambientale (co. 3bis “Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. … Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”).

Tale possibile estensione anche all’ambito della tutela ambientale farebbe venire meno quella “asimmetria oggi rilevabile con l’omologo istituto della delega di funzioni in materia prevenzionistica” rilevata dalla citata sentenza della Corte di Cassazione.

Tale possibilità andrebbe ad incidere, anche nell’ambito della materia ambientale, sul brocardo da tutti preso sempre in considerazione nell’impostazione e costruzione delle deleghe e distribuzione di poteri in ambito aziendale, ‘delegatus non potest delegare’.

Di sicuro si ritiene che una riflessione in tal senso debba essere fatta, anche per il respiro che potrebbe portare l’applicazione di tale principio nell’ambito degli adempimenti ambientali che sono plurimi e specifici in ciascuna impresa.

Ciò porterebbe un beneficio a tutela dell’ambiente e di conseguenza della salute che, ricordiamo ci tutti, sono principi costituzionalmente garantiti.