L’introduzione di reati tributari nel D.Lgs. 231/01 è legge

 

A cura degli Avv.ti Alberto Tenca e Anna Di Lorenzo con la collaborazione della Dott.ssa Ambra Pinton

Dal 25 dicembre 2019 è in vigore il D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 157/2019, che ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 25 quinquiesdecies, concernete i “reati tributari”.

Si tratta della prima introduzione nel D.Lgs. 231/2001 di reati in materia tributaria e, come si potrà notare il D.L. 124/2019 ha subito, in fase di conversione, rilevanti modifiche quanto al novero dei reati presupposto, il quale è stato ampliato da una a cinque fattispecie.

Il nuovo art. 25 quinquiesdecies prevede la punibilità per l’ente in relazione alla commissione dei delitti di cui al D.Lgs. 74/2000, di:

a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, comma 1 (sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote);

b) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 2, comma 2-bis (sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote);

c) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’articolo 3, (sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote);

d) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 1, (sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote);

e) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall’articolo 8, comma 2-bis, (sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote);

f) occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’articolo 10, (sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote);

g) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’articolo 11, (sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote).

Un’aggravante opererà nel caso in cui, in seguito alla commissione di uno di questi reati, l’ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

In ogni caso le conseguenze per l’ente sono aggravate dall’applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c)d) ed e) D.Lgs. 231/01: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

È quindi necessario che società ed enti si attivino per aggiornare i Modelli 231 al fine di prevenire i nuovi rischi reato, analizzando e valutando i comportamenti mediante i quali potrebbero incorrere nella commissione di tali reati ed intervenendo sui protocolli di prevenzione. Occorrerà in particolare verificare l’utilità ed idoneità di regole e protocolli esistenti (quali, ad esempio, quelli relativi ai processi di acquisto e vendita di beni e servizi e di gestione delle risorse finanziarie) ed eventualmente predisporne di nuovi e specifici.