Recenti interventi in materia di reati presupposto 231
a cura dell’Avv. Alberto Tenca e della Dott.ssa Ambra Pinton
Si segnalano tre recenti interventi normativi in materia di reati presupposto della Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01.
ABROGAZIONE SISTRI
Il D.Lgs. 135/2018 ha abrogato l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 205/2010, il quale introduceva l’art. 260 bis nel D.Lgs. 152/2006 (TU Ambiente). L’art. 260 bis disciplinava il “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) i cui reati connessi, pertanto, sono espunti dal catalogo dei reati presupposto che possono essere commessi dall’Ente.
TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE E ULTERIORI INTERVENTI NORMATIVI DI RILIEVO
La L. 3/2019 introduce all’art. 25 del D.Lgs. 231/01 la fattispecie prevista all’art. 346 bis c.p. rubricata “Traffico di influenze illecite”.
La medesima legge, inoltre, ha riformato il comma 5 dell’art. 25, prevedendo sanzioni interdittive più gravi, ed ha introdotto il comma 5 bis, ammettendo la possibilità di beneficiare di un’attenuante nel caso in cui l’Ente si doti del Modello successivamente alla commissione di un reato e si adoperi efficacemente: per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove, per individuare i responsabili o per il sequestro delle somme o di altre utilità.
Si evidenzia inoltre che la L. 3/2019 interviene rendendo in ogni caso procedibile d’ufficio i reati presupposto di “Corruzione tra privati” (art. 2635 c.c.) e di “Istigazione alla corruzione tra privati” (2635 bis c.c.) con ciò incrementando il rischio di possibili contestazioni.
INTRODUZIONE ART. 25-QUATERDECIES
L’intervento più recente è stato apportato dalla L. 39/2019, del 3 maggio 2019, la quale ha introdotto il nuovo articolo 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” all’interno del D.Lgs. 231/01.
La novella arricchisce l’elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente aggiungendovi due nuovi reati previsti agli artt. 1 e 4 della L. 401/1989, rispettivamente “Frode in competizioni sportive” e “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”.
La prima fattispecie punisce “ Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie atti fraudolenti volti al medesimo scopo”.
La seconda, invece, sanziona “Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o discommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario…chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità…chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge…Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio…La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo…Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904…chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero…chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione”.
Le sanzioni pecuniarie previste a carico dell’ente che dovesse commettere il reato sono: per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
Nel caso poi di condanna per delitto si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/01 per una durata non inferiore a un anno.
Il D.Lgs. 231/01, così come modificato, è disponibile per la consultazione cliccando qui