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Al presente link è disponibile il testo  del D.Lgs. 231/01 aggiornato con le nuove fattispecie di reato presupposto introdotte nel 2023, in particolare:

– ad opera della L. 137/2023 inserimento all’art. 24 D.Lgs. 231/01 dei delitti di cui agli artt. 353 (Turbata libertà degli incanti) e 353-bis (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) c.p.;

– ad opera del D.Lgs. 19/2023 inserimento tra i reati societari di cui all’art. 25-ter D.Lgs. 231/01 del delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121;

– ad opera della L. 137/2023 inserimento all’art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/01 del delitto di cui all’art. 512-bis c.p. (Trasferimento fraudolento di valori) nonché la modifica della rubrica dell’articolo ora “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”.

Il testo riporta anche altri aggiornamenti tra cui la modifica dell’art. 6 co. 2bis D.Lgs. 231/01 relativamente alle segnalazioni whistleblowing.

Il D.Lgs. 24/2023, in attuazione della direttiva UE 2019/1937, ha introdotto l’obbligo per le imprese italiane, sia del settore pubblico che del settore privato, di istituire dei canali ed adottare una Procedura per la gestione delle segnalazioni (c.d. Whistleblowing).

La norma disciplina un aspetto della vita aziendale del tutto nuovo per la maggior parte delle realtà produttive, in quanto la tutela del segnalante dal 2017 ad oggi era prevista solo per le società che avevano adottato il Modello 231 e per le società del settore pubblico.

La maggior parte delle società dovrà quindi attivarsi per adottare canali di segnalazione ed una Procedura che rispettino i parametri dettati dal legislatore. Le società dotate di Modello 231 dovranno invece rivalutare la Procedura in essere al fine di recepire le novità in materia dettate dal D.Lgs. 24/2023.

I punti nodali concernono: ampliamento della platea di soggetti segnalanti, ampliamento degli illeciti oggetto di segnalazione, istituzione della funzione del “facilitatore”, canali di segnalazione interna e possibilità di effettuare segnalazioni esterne, divulgazioni pubbliche, adeguamento del sistema privacy.

Con riferimento ai soggetti segnalanti la nuova norma estende l’ambito di applicazione soggettiva, includendo un’ampia platea di figure, comprensiva di lavoratori e collaboratori, di “azionisti” e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, ma anche di lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti e volontari che abbiano appreso la notizia della commissione di un illecito nell’ambito del rapporto con la società.

Gli illeciti che possono essere segnalati non riguardano più solo quelli previsti dal D.Lgs. 231/01 e, per le realtà pubbliche, dal D.Lgs. 165/2001, ma sono ricompresi, a seconda della specifica realtà e settore, illeciti amministrativi, civili, penali in senso ampio, illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione di atti dell’Unione e nazionali in vari settori (protezione dei dati personali, tutela dell’ambiente, protezione dei consumatori, prevenzione del riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, salute pubblica, concorrenza ed aiuti di Stato, etc.), illeciti che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

Il “facilitatore” è un soggetto inserito nel contesto lavorativo del segnalante con la funzione di aiutare il medesimo nel processo di segnalazione ed al quale vengono garantite le medesime tutele.

Quanto ai canali di segnalazione interna, oltre a quelli già esistenti (e-mail o cartacea) si prevede espressamente la possibilità di effettuare la segnalazione in forma orale mediante linee telefoniche o in occasione di incontri dedicati. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di effettuare segnalazioni esterne rivolte direttamente all’ANAC, per le ipotesi in cui la società non abbia adottato canali di segnalazione, la segnalazione interna non sia stata gestita, il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna non sarebbe gestita o porterebbe a ritorsioni, il segnalante ritenga vi sia un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ulteriore novità è la possibilità per il segnalante di divulgare pubblicamente l’oggetto della segnalazione. In questa ipotesi la tutela è accordata al ricorrere di una delle seguenti condizioni: è stata effettuata una segnalazione esterna alla quale non è stato dato riscontro, il segnalante ritenga vi sia un pericolo imminente per il pubblico interesse, il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna non sarebbe gestita o porterebbe a ritorsioni.

È esclusa dall’ambito di applicazione della norma la previsione di segnalazioni esterne o divulgazione pubblica per le società dotate di Modello 231 con meno di 50 dipendenti.

Infine la società dovrà integrare il proprio sistema privacy quanto alla gestione dei dati relativi al segnalante ed alle segnalazioni.

La gestione delle segnalazioni dovrà essere gestita da una persona od ufficio dedicato e con personale adeguatamente formato oppure da un terzo esterno.

La norma si applica:

– a tutte le società che hanno impiegato nell’anno precedente una media di almeno 50 dipendenti;

– a tutte le società dotate di Modello di organizzazione e gestione 231 indipendentemente dal numero di dipendenti;

– a tutte le società, indipendentemente dal numero di dipendenti, che rientrino nell’ambito di applicazione di atti dell’Unione concernenti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo o sicurezza nei trasporti.

Il legislatore ha previsto due termini differenti per l’adozione della Procedura e del sistema di gestione delle segnalazioni:

– il 15 luglio 2023 per le società con almeno 250 dipendenti e le società del settore pubblico;

– il 17 dicembre 2023 per le società fino a 249 dipendenti.

Le attività di verifica sull’adozione e adeguatezza della Procedura saranno svolte dall’ANAC.

In caso di mancata adozione o inadeguatezza della Procedura è prevista una sanzione che va da un minimo € 10.000 ad un massimo di € 50.000.

Al presente link è disponibile il testo  del D.Lgs. 231/01 aggiornato con le nuove fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare si tratta degli artt. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

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Il 22 febbraio 2022 è stata pubblicata la Legge costituzionale 11 febbraio 2022 che introduce espressamente la tutela dell’ambiente nella Costituzione italiana.

La riforma è stata approvata con un’ampia maggioranza parlamentare e questo fa sì che la modifica sia già entrata in vigore non necessitando del referendum popolare.

Nello specifico sono stati modificati gli artt. 9 e 41 nei quali viene ora riconosciuto l’ambiente quale valore costituzionalmente protetto.

Si riportano di seguito le norme come modificate.

ART. 9

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”

 

ART. 41

“L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.”

Il 21 dicembre 2021 è entrata in vigore la L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 con il quale sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs. 81/08 c.d. “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”.

Il Decreto è intervenuto sul Titolo I e sull’Allegato I.

Le modifiche hanno interessato la disciplina:

  • dei Comitati regionali di coordinamento (art.7);
  • della regolamentazione del lavoro autonomo occasionale (art.14);
  • degli obblighi del Datore di lavoro (art.18);
  • dei dirigenti e la valutazione dei rischi strutturali nelle istituzioni scolastiche (art.18);
  • egli obblighi del preposto (art.19);
  • degli obblighi connessi ai contratti di appalto o sub-appalto (art.26);
  • della formazione e l’addestramento (art. 37);
  • degli organismi paritetici (art. 51);
  • delle sanzioni a carico del Datore di lavoro e del preposto (art. 55 – 56);
  • della notifica preliminare (art. 99).

In particolare, si segnalano le modifiche che maggiormente incidono sull’esercizio dell’attività di impresa.

ART.14 Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

I commi 1 e 2 sono così modificati

“1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Al comma 9 è stata modificata la lettera d)

“d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari”.

Il comma 14 è stato così modificato

“14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

ART.18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Al comma 1 è inserita la nuova lettera b-bis)

“b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”

A livello organizzativo le Società dovranno verificare la formale individuazione dei preposti.

ART.19 Obblighi del preposto

Al comma 1 è così sostituita la lettera a)

“a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”

Dopo la lettera f) è inserita la nuova lettera f-bis)

“f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”

La norma precisa gli obblighi di vigilanza ed i connessi poteri di sospensione dell’attività pertanto le Società dovranno valutare l’invio di una comunicazione che ribadisca obblighi e poteri dei preposti. Nel caso in cui l’Ente abbia adottato un Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01 poteri e doveri citati dovranno altresì essere disciplinati in seno al Modello.

ART. 26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Dopo il comma 8 è inserito il nuovo comma 8-bis)

“8-bis.  Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.”

Le Società dovranno dunque prevedere nel contratto di appalto l’obbligo per l’appaltatore di indicare il nominativo del preposto di riferimento.

ART. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Al comma 2 è inserito il nuovo periodo

“Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.”

Al comma 5 è inserito il nuovo periodo

“L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.”

Il comma 7 è stato modificato come segue

“Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.”

Dopo il comma 7-bis) è stato inserito il nuovo comma 7-ter)

“Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.”

Si precisa che le novità in tema di addestramento e di formazione in presenza dei preposti sono già in vigore mentre per gli altri adempimenti formativi si dovrà attendere l’aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni.

ART. 55 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Al comma 5 è stata modificata la lettera d)

“d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis”

ART. 56 Sanzioni per il preposto

Al comma 1 è stata modificata la lettera a)

“a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e), f) e f-bis)”

ART. 99 Notifica preliminare

Dopo il comma 1 è stato inserito il comma 1.1

“1.1.  I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente.”

ALLEGATO I

Le gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro che possono comportare la sospensione dell’attività, come riportato nell’art. 14, sono le seguenti:

– Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

– Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

– Mancata formazione ed addestramento

– Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

– Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

– Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

– Mancanza di protezioni verso il vuoto

– Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

– Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

– Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

– Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

– Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

– Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto

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Il D.L. 20 dicembre 2021, pubblicato in GU il 20.1.2022, disciplina criteri e modalità per l’erogazione dei rimborsi previsti dalla Legge di bilancio n. 178/2020 ovvero il rimborso delle spese legali per l’imputato assolto da tutti i capi d’imputazione contestati.

Ai fini del riconoscimento del rimborso è necessario che sia stata pronunciata sentenza ai sensi degli artt. 129 o 530 c.p.p., divenuta irrevocabile, con una delle seguenti formule:

  • perché il fatto non sussiste
  • perché non ha commesso il fatto
  • perché il fatto non costituisce reato
  • perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

In particolare, in caso di assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” è escluso il rimborso se la pronuncia è intervenuta a seguito di depenalizzazione dei fatti oggetto d’imputazione.

Il beneficio è escluso altresì nell’ipotesi in cui l’imputato abbia avuto accesso al patrocinio a spese dello Stato, abbia ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, abbia diritto alla rifusione delle spese sostenute da parte dell’ente da cui dipende, l’istanza riguardi una sentenza divenuta irrevocabile nell’anno precedente a quello della sua presentazione.

Per spese legali devono intendersi le sole spese di difesa ed assistenza nel processo penale per un importo massimo di € 10.500,00.

Allo scopo è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti.

L’istanza va presentata mediante accesso a piattaforma telematica del Ministero della Giustizia.

I soggetti autorizzati alla presentazione sono l’imputato, i suoi eredi in caso di decesso, chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di minore o il rappresentante legale in caso di incapace.

Ai fini della presentazione dell’istanza sarà necessario, oltre a fornire varie informazioni personali e sullo svolgimento del processo, attestare di aver versato al difensore le somme, per le quali si richiede il rimborso, tramite bonifico a fronte di una parcella vidimata dal Consiglio dell’Ordine. Inoltre il richiedente dovrà allegare, tra i vari documenti richiesti, anche copia conforme della sentenza con certificato di passaggio in giudicato, copia conforme dell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale, parere di congruità emesso dal Consiglio dell’Ordine relativo alla fattura del difensore.

La presentazione dell’istanza deve pervenire perentoriamente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è divenuta irrevocabile la sentenza.

Il rimborso può essere richiesto per le sentenze divenute irrevocabili dopo il 1.1.2021.

Solo per l’anno 2022 le istanze potranno essere presentate dal 1.3.2021 al 30.6.2022.

Il 22 marzo 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 22 del 9 marzo 2022 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”.

La Legge n. 22/2022 introduce nel codice penale il Titolo VIII-bis “Dei delitti contro il Patrimonio culturale” e nel D.Lgs. 231/01 i nuovi artt. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

L’articolo 25-septiesdecies comporta l’ampliamento dei reati presupposto accogliendo tra questi anche le fattispecie di cui agli articoli:

– 518-bis c.p. “Furto di beni culturali”

– 518-ter c.p. “Appropriazione indebita di beni culturali”

– 518-quater c.p. “Ricettazione di beni culturali”

– 518-octies c.p. “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”

– 518-novies c.p. “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”

– 518-decies c.p. “Importazione illecita di beni culturali”

– 518-undecis c.p. “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”

– 518-duodecies c.p. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici”

– 518-quaterdecies c.p. “Contraffazione di opere d’arte”.

In caso di commissione di uno dei sopracitati reati è sempre possibile l’applicazione delle sanzioni interdittive previste all’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/01 per la durata massima di due anni.

L’ 25-duodevicies prevede invece la responsabilità dell’Ente in caso di commissione dei reati di cui agli articoli:

– 518-sexies c.p. “Riciclaggio di beni culturali”

– 518-terdecies c.p. “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

Inoltre, il medesimo articolo sanziona con l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, ex art. 16, comma 3 D.Lgs. 231/01, l’Ente o una sua unità organizzativa che sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Per gli Enti che hanno adottato un Modello di organizzazione e gestione vi è ora la necessità di eseguire una nuova valutazione dei rischi reato presupposto ricomprendendo anche le nuove fattispecie. Sicuramente data la particolarità delle fattispecie di reato l’esposizione al rischio sarà riscontrabile all’interno di Enti che svolgono specifiche attività quali ad esempio organizzatori di eventi espositivi, società di trasporti, soggetti che operano nella vendita o intermediazione di opere, case d’asta.

Si evidenzia l’importanza dell’aggiornamento dei Modelli 231 al fine di garantire all’Ente la massima tutela.

Il bando ISI INAIL 2021 nell’ottica di incentivare le imprese ad attuare progetti che migliorino le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ha previsto di finanziare “Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1”. Viene quindi finanziata l’attività svolta dalle imprese per adottare Modelli 231 per la prevenzione dei rischi reato presupposto in materia di salute e scurezza sul lavoro di cui all’art. 25-septies D.Lgs. 81/08.

Destinatari dell’Asse di finanziamento 1 sono le imprese iscritte alla CCIAA ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole o classificate con codice ATECO 2007 E38, E39.

Il finanziamento copre il 65% delle spese ammissibili con il limite minimo di € 5.000,00 ed il tetto massimo di € 130.000,00. Per le imprese fino a 50 dipendenti non opera il limite minimo.

Possono richiedere il finanziamento per la redazione del Modello 231 ex art. 30 D.Lgs. 81/08 anche le imprese che abbiano ottenuto un finanziamento per un Avviso ISI 2017, 2018 o 2020.

In caso di accoglimento dell’istanza il progetto deve essere realizzato entro 12 mesi, prorogabili di 6 mesi, dalla ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica. Il progetto può essere iniziato anche prima dell’accoglimento della domanda di finanziamento con la conseguenza che in caso di mancato esito positivo della verifica i costi del progetto saranno a carico della Società.

Il Modello adottato potrà essere asseverato o meno dagli Organismi paritetici di cui all’art. 51 D.Lgs. 81/08; l’asseverazione costituisce mero requisito ulteriore ai fini del calcolo del punteggio che sarà attribuito al progetto.

La domanda di finanziamento può essere presentata nell’area telematica INAIL dell’impresa, attraverso una procedura guidata, dal 27 febbraio 2022 al 7 marzo 2022.

Per visionare l’Avviso pubblico clicca qui.

a cura dell’Avv. Ambra Pinton

 

Il D.Lgs. 184/2021 ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e con la sua entrata in vigore il 14 dicembre 2021 ha comportato sia modifiche al codice penale che l’introduzione del nuovo articolo 25-octies.1 nel D.Lgs. 231/01.

Per quanto concerne il codice penale gli interventi riguardano modifiche agli artt. 493-ter e 640-ter e l’introduzione del nuovo art. 493-quater.

Si riportano i testi degli articoli modificati, con evidenziate in grassetto le novità, ed il nuovo reato.

493-ter “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”
“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per   altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose  che servirono o furono destinate  a  commettere  il  reato,  nonchè  del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile,  la  confisca  di  beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha  la  disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”

640-ter “Frode informatica
“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7.”

493-quater “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a   commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”
“Salvo che il fatto costituisca più  grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso  nella commissione di reati riguardanti strumenti di  pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di   progettazione, sono costruiti principalmente  per  commettere  tali reati, o sono specificamente  adattati  al  medesimo  scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata  la  confisca  delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la  disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

Il nuovo articolo 25-octies.1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” prevede sanzioni diverse a seconda che il reato presupposto commesso sia quello previsto da art. 493-ter c.p. o art. 493-quater c.p. o art. 640-ter c.p. (per tale ultimo reato nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) oppure, come previsto al comma 2, sia un delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

In particolare possono essere comminate le seguenti sanzioni:
– sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all’art. 493-ter;
– sanzione pecuniaria sino a 500 quote per i delitti di cui all’ art. 493-quater o all’art. 640-ter sempre nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Per inciso giova ricordare che l’art. 640-ter risulta già essere reato presupposto con a previsione delle relative sanzioni amministrative quando al frode informatica sia commessa se commessa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico.

Nell’ipotesi invece in cui il delitto commesso sia un reato contro la fede pubblica o il patrimonio o che comunque offende il patrimonio può essere ravvisata una responsabilità in capo all’ente solo qualora il fatto non integri un altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente. Le sanzioni amministrative previste in questo caso sono:
– sanzione pecuniaria fino a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni;
– sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni.

Per tutte le fattispecie di reato presupposto in caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01.

Si evidenzia che i nuovi reati presupposto hanno dunque un ampio raggio di possibile commissione visto che gli strumenti di pagamento diversi dai contanti sono al giorno d’oggi largamente utilizzati.

Le Società dovranno quindi considerare la nuova fattispecie in relazione alla propria gestione dei pagamenti per poter mappare i possibili rischi di commissione e valutare se i protocolli di prevenzione già adottati siano idonei o necessitino di integrazioni o revisioni.

Cliccare qui per il testo del D.Lgs. 184/2021
(testo tratto dal Portale Normattiva, di carattere gratuito e non autentico)