Il D.Lgs. 24/2023, in attuazione della direttiva UE 2019/1937, ha introdotto l’obbligo per le imprese italiane, sia del settore pubblico che del settore privato, di istituire dei canali ed adottare una Procedura per la gestione delle segnalazioni (c.d. Whistleblowing).

La norma disciplina un aspetto della vita aziendale del tutto nuovo per la maggior parte delle realtà produttive, in quanto la tutela del segnalante dal 2017 ad oggi era prevista solo per le società che avevano adottato il Modello 231 e per le società del settore pubblico.

La maggior parte delle società dovrà quindi attivarsi per adottare canali di segnalazione ed una Procedura che rispettino i parametri dettati dal legislatore. Le società dotate di Modello 231 dovranno invece rivalutare la Procedura in essere al fine di recepire le novità in materia dettate dal D.Lgs. 24/2023.

I punti nodali concernono: ampliamento della platea di soggetti segnalanti, ampliamento degli illeciti oggetto di segnalazione, istituzione della funzione del “facilitatore”, canali di segnalazione interna e possibilità di effettuare segnalazioni esterne, divulgazioni pubbliche, adeguamento del sistema privacy.

Con riferimento ai soggetti segnalanti la nuova norma estende l’ambito di applicazione soggettiva, includendo un’ampia platea di figure, comprensiva di lavoratori e collaboratori, di “azionisti” e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, ma anche di lavoratori autonomi, liberi professionisti, consulenti e volontari che abbiano appreso la notizia della commissione di un illecito nell’ambito del rapporto con la società.

Gli illeciti che possono essere segnalati non riguardano più solo quelli previsti dal D.Lgs. 231/01 e, per le realtà pubbliche, dal D.Lgs. 165/2001, ma sono ricompresi, a seconda della specifica realtà e settore, illeciti amministrativi, civili, penali in senso ampio, illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione di atti dell’Unione e nazionali in vari settori (protezione dei dati personali, tutela dell’ambiente, protezione dei consumatori, prevenzione del riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, salute pubblica, concorrenza ed aiuti di Stato, etc.), illeciti che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

Il “facilitatore” è un soggetto inserito nel contesto lavorativo del segnalante con la funzione di aiutare il medesimo nel processo di segnalazione ed al quale vengono garantite le medesime tutele.

Quanto ai canali di segnalazione interna, oltre a quelli già esistenti (e-mail o cartacea) si prevede espressamente la possibilità di effettuare la segnalazione in forma orale mediante linee telefoniche o in occasione di incontri dedicati. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di effettuare segnalazioni esterne rivolte direttamente all’ANAC, per le ipotesi in cui la società non abbia adottato canali di segnalazione, la segnalazione interna non sia stata gestita, il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna non sarebbe gestita o porterebbe a ritorsioni, il segnalante ritenga vi sia un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ulteriore novità è la possibilità per il segnalante di divulgare pubblicamente l’oggetto della segnalazione. In questa ipotesi la tutela è accordata al ricorrere di una delle seguenti condizioni: è stata effettuata una segnalazione esterna alla quale non è stato dato riscontro, il segnalante ritenga vi sia un pericolo imminente per il pubblico interesse, il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna non sarebbe gestita o porterebbe a ritorsioni.

È esclusa dall’ambito di applicazione della norma la previsione di segnalazioni esterne o divulgazione pubblica per le società dotate di Modello 231 con meno di 50 dipendenti.

Infine la società dovrà integrare il proprio sistema privacy quanto alla gestione dei dati relativi al segnalante ed alle segnalazioni.

La gestione delle segnalazioni dovrà essere gestita da una persona od ufficio dedicato e con personale adeguatamente formato oppure da un terzo esterno.

La norma si applica:

– a tutte le società che hanno impiegato nell’anno precedente una media di almeno 50 dipendenti;

– a tutte le società dotate di Modello di organizzazione e gestione 231 indipendentemente dal numero di dipendenti;

– a tutte le società, indipendentemente dal numero di dipendenti, che rientrino nell’ambito di applicazione di atti dell’Unione concernenti servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo o sicurezza nei trasporti.

Il legislatore ha previsto due termini differenti per l’adozione della Procedura e del sistema di gestione delle segnalazioni:

– il 15 luglio 2023 per le società con almeno 250 dipendenti e le società del settore pubblico;

– il 17 dicembre 2023 per le società fino a 249 dipendenti.

Le attività di verifica sull’adozione e adeguatezza della Procedura saranno svolte dall’ANAC.

In caso di mancata adozione o inadeguatezza della Procedura è prevista una sanzione che va da un minimo € 10.000 ad un massimo di € 50.000.

Al presente link è disponibile il testo  del D.Lgs. 231/01 aggiornato con la nuova fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti introdotto nell’art. 25-ter dal D.Lgs. 19/2023.

In particolare si tratta del delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla  normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121 in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

Finalmente un’importante conferma da parte della Suprema Corte, che chiarisce inequivocabilmente i confini tra soggetto apicale e soggetto sottoposto nell’ambito dell’organizzazione di una società.

Il tema è da sempre dibattuto ed ha visto contrapporsi opinioni dottrinali e pronunce giurisprudenziali che hanno di volta in volta ampliato o ristretto il novero dei soggetti apicali, senza soffermarsi in maniera approfondita sulla corretta interpretazione da attribuire alla lettera dell’art. 5 D.Lgs. 231/01.

La nostra opinione, espressa in numerosi convegni, è sempre stata nel senso di attribuire al concetto di “soggetto apicale”, individuato normativamente nelle “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale”, un’interpretazione restrittiva circoscritta all’assoluto vertice della gestione societaria.

D’altro canto la lettera della norma parla di amministrazione e direzione o dell’intero ente o di una sua unità autonoma (richiamando concetti noti alla sicurezza sul lavoro per l’identificazione del “Datore di Lavoro”), concetti che non lasciano spazio ad un’estensione che abbracci soggetti posti al vertice di semplici “funzioni” aziendali.

Analogamente il concetto di “delega”, per quanto ampia, lascia sussistere una sottoposizione del delegato ad un potere di vigilanza del delegante.

La Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, con sentenza n. 34943 del 21.9.2022 ha finalmente cristallizzato tale impostazione interpretativa, affermando “…le nozioni di amministrazione e di direzione dell’ente o di una singola unità organizzativa richiamano, seppure sotto il profilo funzionale, la struttura stessa dell’ente evocando la massima espressione dei poteri di indirizzo, di elaborazione delle scelte strategiche, della organizzazione aziendale, della assunzione delle decisioni e dei deliberati attraverso i quali l’ente persegue le proprie finalità. La direzione implica, di regola, un atto di prepositura con la quale il dirigente viene indirizzato all’intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa e viene investito di attribuzioni che, per ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, pure nel rispetto delle direttive programmatiche dell’ente, di imprimere un indirizzo o un orientamento al governo complessivo dell’azienda assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello”.

Per concludere che “non può riconoscersi rilievo decisivo al conferimento mediante atto di delega di specifiche attribuzioni per lo svolgimento di una funzione determinata, anche se nevralgica nell’azienda… Ciò in quanto il delegato rimane sottoposto al più ampio potere del delegante, che viene esercitato anche sotto forma di vigilanza…”.

L’interpretazione più restrittiva del concetto di “soggetto apicale” non è di poco conto, se si considera il diverso regime di responsabilità e la diversa incidenza dell’onere probatorio ricadente sull’accusa che gli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01 disciplinano a seconda che il fatto reato sia commesso da un apicale o da un sottoposto.

Cliccare qui per la sentenza (link a italgiure.giustizia.it)

Al presente link è disponibile il testo  del D.Lgs. 231/01 aggiornato con le nuove fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare si tratta degli artt. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

Il 22 marzo 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 22 del 9 marzo 2022 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”.

La Legge n. 22/2022 introduce nel codice penale il Titolo VIII-bis “Dei delitti contro il Patrimonio culturale” e nel D.Lgs. 231/01 i nuovi artt. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

L’articolo 25-septiesdecies comporta l’ampliamento dei reati presupposto accogliendo tra questi anche le fattispecie di cui agli articoli:

– 518-bis c.p. “Furto di beni culturali”

– 518-ter c.p. “Appropriazione indebita di beni culturali”

– 518-quater c.p. “Ricettazione di beni culturali”

– 518-octies c.p. “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”

– 518-novies c.p. “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”

– 518-decies c.p. “Importazione illecita di beni culturali”

– 518-undecis c.p. “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”

– 518-duodecies c.p. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici”

– 518-quaterdecies c.p. “Contraffazione di opere d’arte”.

In caso di commissione di uno dei sopracitati reati è sempre possibile l’applicazione delle sanzioni interdittive previste all’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/01 per la durata massima di due anni.

L’ 25-duodevicies prevede invece la responsabilità dell’Ente in caso di commissione dei reati di cui agli articoli:

– 518-sexies c.p. “Riciclaggio di beni culturali”

– 518-terdecies c.p. “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

Inoltre, il medesimo articolo sanziona con l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, ex art. 16, comma 3 D.Lgs. 231/01, l’Ente o una sua unità organizzativa che sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Per gli Enti che hanno adottato un Modello di organizzazione e gestione vi è ora la necessità di eseguire una nuova valutazione dei rischi reato presupposto ricomprendendo anche le nuove fattispecie. Sicuramente data la particolarità delle fattispecie di reato l’esposizione al rischio sarà riscontrabile all’interno di Enti che svolgono specifiche attività quali ad esempio organizzatori di eventi espositivi, società di trasporti, soggetti che operano nella vendita o intermediazione di opere, case d’asta.

Si evidenzia l’importanza dell’aggiornamento dei Modelli 231 al fine di garantire all’Ente la massima tutela.

Il bando ISI INAIL 2021 nell’ottica di incentivare le imprese ad attuare progetti che migliorino le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ha previsto di finanziare “Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale – Asse di finanziamento 1”. Viene quindi finanziata l’attività svolta dalle imprese per adottare Modelli 231 per la prevenzione dei rischi reato presupposto in materia di salute e scurezza sul lavoro di cui all’art. 25-septies D.Lgs. 81/08.

Destinatari dell’Asse di finanziamento 1 sono le imprese iscritte alla CCIAA ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole o classificate con codice ATECO 2007 E38, E39.

Il finanziamento copre il 65% delle spese ammissibili con il limite minimo di € 5.000,00 ed il tetto massimo di € 130.000,00. Per le imprese fino a 50 dipendenti non opera il limite minimo.

Possono richiedere il finanziamento per la redazione del Modello 231 ex art. 30 D.Lgs. 81/08 anche le imprese che abbiano ottenuto un finanziamento per un Avviso ISI 2017, 2018 o 2020.

In caso di accoglimento dell’istanza il progetto deve essere realizzato entro 12 mesi, prorogabili di 6 mesi, dalla ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica. Il progetto può essere iniziato anche prima dell’accoglimento della domanda di finanziamento con la conseguenza che in caso di mancato esito positivo della verifica i costi del progetto saranno a carico della Società.

Il Modello adottato potrà essere asseverato o meno dagli Organismi paritetici di cui all’art. 51 D.Lgs. 81/08; l’asseverazione costituisce mero requisito ulteriore ai fini del calcolo del punteggio che sarà attribuito al progetto.

La domanda di finanziamento può essere presentata nell’area telematica INAIL dell’impresa, attraverso una procedura guidata, dal 27 febbraio 2022 al 7 marzo 2022.

Per visionare l’Avviso pubblico clicca qui.

a cura dell’Avv. Ambra Pinton

 

Il D.Lgs. 184/2021 ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e con la sua entrata in vigore il 14 dicembre 2021 ha comportato sia modifiche al codice penale che l’introduzione del nuovo articolo 25-octies.1 nel D.Lgs. 231/01.

Per quanto concerne il codice penale gli interventi riguardano modifiche agli artt. 493-ter e 640-ter e l’introduzione del nuovo art. 493-quater.

Si riportano i testi degli articoli modificati, con evidenziate in grassetto le novità, ed il nuovo reato.

493-ter “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”
“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per   altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose  che servirono o furono destinate  a  commettere  il  reato,  nonchè  del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile,  la  confisca  di  beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha  la  disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”

640-ter “Frode informatica
“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7.”

493-quater “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a   commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”
“Salvo che il fatto costituisca più  grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso  nella commissione di reati riguardanti strumenti di  pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di   progettazione, sono costruiti principalmente  per  commettere  tali reati, o sono specificamente  adattati  al  medesimo  scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata  la  confisca  delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la  disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

Il nuovo articolo 25-octies.1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” prevede sanzioni diverse a seconda che il reato presupposto commesso sia quello previsto da art. 493-ter c.p. o art. 493-quater c.p. o art. 640-ter c.p. (per tale ultimo reato nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) oppure, come previsto al comma 2, sia un delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

In particolare possono essere comminate le seguenti sanzioni:
– sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all’art. 493-ter;
– sanzione pecuniaria sino a 500 quote per i delitti di cui all’ art. 493-quater o all’art. 640-ter sempre nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Per inciso giova ricordare che l’art. 640-ter risulta già essere reato presupposto con a previsione delle relative sanzioni amministrative quando al frode informatica sia commessa se commessa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico.

Nell’ipotesi invece in cui il delitto commesso sia un reato contro la fede pubblica o il patrimonio o che comunque offende il patrimonio può essere ravvisata una responsabilità in capo all’ente solo qualora il fatto non integri un altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente. Le sanzioni amministrative previste in questo caso sono:
– sanzione pecuniaria fino a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni;
– sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni.

Per tutte le fattispecie di reato presupposto in caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01.

Si evidenzia che i nuovi reati presupposto hanno dunque un ampio raggio di possibile commissione visto che gli strumenti di pagamento diversi dai contanti sono al giorno d’oggi largamente utilizzati.

Le Società dovranno quindi considerare la nuova fattispecie in relazione alla propria gestione dei pagamenti per poter mappare i possibili rischi di commissione e valutare se i protocolli di prevenzione già adottati siano idonei o necessitino di integrazioni o revisioni.

Cliccare qui per il testo del D.Lgs. 184/2021
(testo tratto dal Portale Normattiva, di carattere gratuito e non autentico)

a cura dell’Avv. Ambra Pinton

Il disegno di legge AC 2427/2020, attualmente all’esame della Commissione XIII – Agricoltura, propone importanti modifiche al D.Lgs. 231/01 con riferimento ai reati agro-alimentari ed al codice penale prevedendo la modifica di alcuni articoli e l’introduzione di nuove fattispecie di reato in materia alimentare.
Con riferimento al D.Lgs. 231/01 la proposta di legge concerne sia l’introduzione di nuovi reati presupposto che l’ipotesi di disciplinare un Modello di Organizzazione e Gestione specifico per le imprese del settore agro-alimentare.
Volendo cominciare l’analisi proprio da quest’ultimo punto il disegno di legge prevede l’introduzione del nuovo articolo 6-bis “Modelli di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare” che, parallelamente a quanto previsto dall’art.30 D.Lgs. 81/08, prevede la stessa esenzione da responsabilità per le società del comparto agro-alimentare che abbiano adottato ed efficacemente attuato uno specifico Modello idoneo ed adeguato a garantire il rispetto di tutti gli obblighi nazionali e sovranazionali relativi:
– al rispetto dei requisiti sulla fornitura di informazioni sugli alimenti;
– alle attività di verifica sui contenuti delle pubblicità per garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto;
– alla rintracciabilità del prodotto ovvero alla possibilità di ricostruire il percorso del prodotto attraverso le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione;
– al controllo dei prodotti e delle confezioni per garantirne qualità, sicurezza e integrità in tutte le fasi della filiera;
– alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti;
– alla valutazione e gestione del rischio con riferimento alle scelte in materia di prevenzione e controllo;
– alle periodiche verifiche sull’effettività e adeguatezza del modello.
È inoltre previsto che si debba procedere ad una revisione del Modello nel caso siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e sicurezza dei prodotti o alla lealtà commerciale nei confronti dei consumatori ovvero in occasione di mutamenti significativi nell’organizzazione e nell’attività con riguardo al progresso scientifico e tecnologico.
Per quanto concerne invece i nuovi reati presupposto, le modifiche al D.Lgs. 231/01 comporterebbero l’introduzione degli artt. 25-bis.2 “Frodi nel commercio di prodotti alimentari” e 25-bis.3 “Delitti contro la salute pubblica”.
Tra i reati sanzionati dall’art. 25-bis.2 vi sarebbe, in particolare, il nuovo reato 517-quater.1 “Agropirateria”, la cui commissione comporterebbe per l’ente l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2.
Inoltre, nel caso in cui l’ente o una sua struttura siano stabilmente utilizzati per la commissione di uno dei reati previsti dall’art. 25-bis.2, si applicherebbe la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16 comma 3.
L’impatto del disegno di legge AC 2427 è sicuramente rilevante ed interessante per l’evoluzione e gli equilibri del sistema e della funzione dell’Organismo di Vigilanza. Si dovrà capire se la composizione dell’Organismo dovrà mutare per accogliere figure di esperti nella materia o come queste conoscenze tecniche possano comunque essere assicurate.
Sul punto il disegno di legge prevede che per le imprese di piccole dimensioni vi sia la possibilità di nominare un Organismo monocratico attingendo a liste predisposte dalle Camere di Commercio o che il ruolo possa essere ricoperto dallo stesso legale rappresentante quando questo abbia partecipato ad appositi corsi di formazione organizzati dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
Le imprese agro-alimentari dovranno sicuramente porre la dovuta attenzione a questa modifica normativa in quanto sintomo dell’importanza della materia per il legislatore ed in quest’ottica sarà opportuno che le società valutino l’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione o l’aggiornamento dei Modelli in essere con particolare riferimento ai protocolli di prevenzione.

 

Si riporta al presente link il testo della norma aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, che ha introdotto le seguenti nuove fattispecie di reato presupposto della Responsabilità 231:

  • all’art. 24 D.Lgs. 231/01: art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture;
  • all’art. 24 D.Lgs. 231/01: art.  2 della L. 898/1986 Aiuti comunitari al settore agricolo;
  • all’art. 25 D.Lgs. 231/01: art. 314, comma 1, c.p. Peculato;
  • all’art. 25 D.Lgs. 231/01: art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
  • all’art. 25 D.Lgs. 231/01: art. 323 c.p. Abuso d’ufficio;
  • all’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01: art. 4 D.Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele; il reato presupposto sussiste se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
  • all’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01: art. 5 D.Lgs. 74/2000 Omessa dichiarazione; il reato presupposto sussiste se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
  • all’art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01: art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 Indebita compensazione; il reato presupposto sussiste se commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
  • introduzione nel D.Lgs. 231/01 dell’art. 25-sexiesdecies Contrabbando, in relazione ai reati presupposto di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.