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Il 22 febbraio 2022 è stata pubblicata la Legge costituzionale 11 febbraio 2022 che introduce espressamente la tutela dell’ambiente nella Costituzione italiana.

La riforma è stata approvata con un’ampia maggioranza parlamentare e questo fa sì che la modifica sia già entrata in vigore non necessitando del referendum popolare.

Nello specifico sono stati modificati gli artt. 9 e 41 nei quali viene ora riconosciuto l’ambiente quale valore costituzionalmente protetto.

Si riportano di seguito le norme come modificate.

ART. 9

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”

 

ART. 41

“L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.”

A sei anni ormai dall’ingresso nel catalogo dei reati presupposto dei reati ambientali, avvenuto con il D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, entrato in vigore il 16 agosto 2011, spesso tra gli “operatori della 231” ci si ritrova a domandarsi come poter impostare al meglio la prevenzione in seno ai Modelli di organizzazione e gestione e quali aspetti e comportamenti considerare in relazione alle fattispecie di cui agli artt. 727 bis e 733 bis c.p.

Risulta allora utile, anche con riferimento alle definizioni di “impatto trascurabile”, “quantità trascurabile” e di “habitat”, andare a riesaminare la Relazione n. III/09/2011 della Corte di Cassazione, che potrà fornire utili spunti interpretativi da utilizzare come suggerimenti organizzativi nell’ottica di prevenzione dei rischi reato presupposto.

Cliccare qui per il testo della Relazione n. III/09/2011

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DECRETO 3 giugno 2014, n. 120  Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali.
(GU Serie Generale n.195 del 23-8-2014)

Il 7 settembre 2014 è entrato in vigore il Decreto che ha emanato il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali.

Il Regolamento, tra le varie disposizioni, indica anche requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo.

Si evidenzia che le iscrizioni all’Albo e le garanzie prestate restano valide fino alla loro scadenza come espressamente previsto all’art. 26:

1. Le iscrizioni relative alle attività  di  cui  all’articolo  8, comma 1, effettuate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, nonchè  le  garanzie  finanziarie  già prestate,  restano  valide ed efficaci fino alla loro scadenza.

2. Le iscrizioni effettuate ai  sensi  dell’articolo  8,  comma  1, lettere b) e c), del regolamento 28 aprile 1998, n.  406,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1998, n.  276,  in  essere  alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, rimangono valide ed efficaci fino alla scadenza delle stesse.  

3. Restano, altresì, valide ed efficaci le domande  di  iscrizione presentante fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Fino  alla  emanazione  delle  disposizioni  di  competenza  del Comitato nazionale, restano valide  le  disposizioni  adottate  dallo stesso organo alla data di entrata in vigore del presente decreto. … …

Cliccare qui per visualizzare il testo del Decreto 3.6.2014 n. 120