Tenuità del fatto e procedimento 231
Da tempo ci si interroga in merito ai risvolti di una pronuncia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p., introdotto con D.Lgs. 28/2015, sul procedimento per l’accertamento della responsabilità 231 in capo alla società.
In dottrina, autorevoli esponenti (tra cui l’Avv. Maurizio Arena nel contributo “Tenuità del fatto e responsabilità dell’ente” del 26.3.2015) hanno sostenuto con valide argomentazioni fondate sul D.Lgs. 231/01 e sulla Relazione ministeriale al Decreto stesso, che la menzionata declaratoria di tenuità del fatto giova alla persona fisica, ma “non implica una conseguente esclusione della responsabilità della persona giuridica per quel reato”.
Non sono mancate tesi contrapposte ed, in particolare, si evidenzia come una Circolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, contenente indicazioni operative, avesse espresso la seguente considerazione: “La disciplina segnata dall’art. 8 del D.lvo n. 231/ 2001 prevede soltanto che l’estinzione del reato, salvo che nell’ipotesi di amnistia, non esclude la responsabilità amministrativa dell’ente con conseguente prosecuzione del procedimento penale nei suoi confronti. Una simile clausola di salvaguardia non è stata introdotta anche con riferimento all’ istituto della tenuità del danno, sicché l’archiviazione per la causa di non punibilità in esame riguardante la persona fisica si estende senza dubbio anche a quella giuridica”.
La Corte di Cassazione, Sez. III Penale, con sentenza n. 9072 del 28.2.2018, è infine intervenuta nell’affermare il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità degli enti, in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto, nei confronti della persona fisica responsabile della commissione del reato, il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. non esclude la responsabilità dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto; non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica”.