Un nuovo articolo nel D.Lgs. 231/01: sotto la lente gli strumenti di pagamento diversi dai contanti

a cura dell’Avv. Ambra Pinton

 

Il D.Lgs. 184/2021 ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e con la sua entrata in vigore il 14 dicembre 2021 ha comportato sia modifiche al codice penale che l’introduzione del nuovo articolo 25-octies.1 nel D.Lgs. 231/01.

Per quanto concerne il codice penale gli interventi riguardano modifiche agli artt. 493-ter e 640-ter e l’introduzione del nuovo art. 493-quater.

Si riportano i testi degli articoli modificati, con evidenziate in grassetto le novità, ed il nuovo reato.

493-ter “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”
“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per   altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose  che servirono o furono destinate  a  commettere  il  reato,  nonchè  del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile,  la  confisca  di  beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha  la  disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.”

640-ter “Frode informatica
“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7.”

493-quater “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a   commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti”
“Salvo che il fatto costituisca più  grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso  nella commissione di reati riguardanti strumenti di  pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di   progettazione, sono costruiti principalmente  per  commettere  tali reati, o sono specificamente  adattati  al  medesimo  scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata  la  confisca  delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la  disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

Il nuovo articolo 25-octies.1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” prevede sanzioni diverse a seconda che il reato presupposto commesso sia quello previsto da art. 493-ter c.p. o art. 493-quater c.p. o art. 640-ter c.p. (per tale ultimo reato nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale) oppure, come previsto al comma 2, sia un delitto contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offende il patrimonio quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

In particolare possono essere comminate le seguenti sanzioni:
– sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all’art. 493-ter;
– sanzione pecuniaria sino a 500 quote per i delitti di cui all’ art. 493-quater o all’art. 640-ter sempre nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Per inciso giova ricordare che l’art. 640-ter risulta già essere reato presupposto con a previsione delle relative sanzioni amministrative quando al frode informatica sia commessa se commessa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico.

Nell’ipotesi invece in cui il delitto commesso sia un reato contro la fede pubblica o il patrimonio o che comunque offende il patrimonio può essere ravvisata una responsabilità in capo all’ente solo qualora il fatto non integri un altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente. Le sanzioni amministrative previste in questo caso sono:
– sanzione pecuniaria fino a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni;
– sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni.

Per tutte le fattispecie di reato presupposto in caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01.

Si evidenzia che i nuovi reati presupposto hanno dunque un ampio raggio di possibile commissione visto che gli strumenti di pagamento diversi dai contanti sono al giorno d’oggi largamente utilizzati.

Le Società dovranno quindi considerare la nuova fattispecie in relazione alla propria gestione dei pagamenti per poter mappare i possibili rischi di commissione e valutare se i protocolli di prevenzione già adottati siano idonei o necessitino di integrazioni o revisioni.

Cliccare qui per il testo del D.Lgs. 184/2021
(testo tratto dal Portale Normattiva, di carattere gratuito e non autentico)