Monthly Archives: Aprile 2014

Con la recente sentenza n. 16359 depositata il 15.4.2014, la Corte di Cassazione, Sezione II Penale, è ritornata ad occuparsi del tema dell’interesse e vantaggio ai fini della Responsabilità D.Lgs. 231/01 collegato al reato di formazione fittizia del capitale ex art. 2632 c.c. mediante sopravvalutazione di partecipazioni azionarie.

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Bologna che ha confermato il sequestro di quasi 200 milioni di euro ai sensi degli artt. 19, 25ter e 53 D.Lgs. 231/01.
Già con sentenza n. 24557/2013 la Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, si era pronunciata in merito annullando la precedente ordinanza del Tribunale di Bologna.

Il Tribunale di Bologna, adeguandosi da ultimo al dictum di tale precedente pronuncia della Cassazione, ha affermato che l’accertato incremento del capitale sociale, benchè fittizio, sarebbe stato realizzato anche nell’interesse ovvero a vantaggio della società, “poichè da quell’incremento era conseguito un aumento di affidabilità della medesima società nei confronti dei terzi ed una moltiplicazione del valore delle azioni, anche in conseguenza della diffusione di comunicati in ordine all’avvenuta capitalizzazione”.

La Corte di Cassazione, con la più recente sentenza ha ribadito il principio già espresso, confermando “che l’aumento fittizio di capitale costituì un’operazione effettuata nell’interesse della società, di cui questa si avvantaggiò e che, pertanto, il profitto che ne ricavò è confiscabile”.

cliccare qui per scaricare la Sentenza Cass. pen., Sez. II, n. 16359/2014

Con il Decreto Ministeriale n. 57 del 20.2.2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato il 7.4.2014, si è finalmente concluso l’iter normativo e regolamentare iniziato dall’art. 5 ter del DL 1/2012 sul “Rating di legalità”.

Ricordiamo che con il D.L. 1/2012, come convertito con Legge 27/2012 e successivamente modificato, all’art. 5 ter, il legislatore ha attribuito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il compito di elaborare ed attribuire un “rating di legalità” per le imprese con un fatturato minimo di due milioni di euro, secondo criteri demandati ad apposito Regolamento dell’Autorità stessa.
Per norma, di tale “Rating di legalità si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario”.
L’importanza di tale Rating per l’accesso al credito bancario viene sottolineata dal medesimo art. 5 ter, laddove prevede che “gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”.

Il 14 novembre 2012 è stato approvato il previsto Regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con parere favorevole dei Ministeri di Giustizia e dell’Interno, al fine di dettare i criteri di attribuzione del “Rating di legalità”.
In tale Regolamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18.12.2012, è prevista quale requisito per l’attribuzione stessa del Rating, tra l’altro, l’assenza di condanne e di applicazione di misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 (art. 2 co. 2 lett. c).
Secondo l’art. 3 del Regolamento, l’impresa vedrà incrementato il punteggio del “Rating di legalità” qualora abbia adottato “un modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.
L’effetto è evidente: l’adozione del Modello 231 inciderà direttamente sul “rating di legalità” e di ciò dovrà essere tenuto conto sia in sede di finanziamenti pubblici che in sede di accesso al credito bancario.

Ciò che ancora mancava era l’intervento regolamentare ministeriale che definisse le modalità in base alle quali del “Rating di legalità” si sarebbe dovuto tener conto.
La risposta è finalmente arrivata con il DM 57/2014 recante il “Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario…”.

Secondo l’art. 3 DM 57/2014 i “sistemi di premialità” previsti per le imprese in possesso del Rating nell’ambito dei finanziamenti pubblici sono, tra l’altro:
– preferenza in graduatoria;
– attribuzione di punteggio aggiuntivo;
– riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Per l’accesso al credito bancario (art. 4 DM 57/2014) il Rating incide su:
– riduzione di tempi e costi per la concessione di finanziamenti;
– determinazione delle condizioni economiche di erogazione.

Cliccare qui per scaricare:

Testo del Decreto Ministeriale 57/2014
Regolamento AGCM 14.11.2012
Testo dell’art. 5-ter DL 1/2012