Alberto Tenca

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Con il D.L. 1/2012, come convertito con Legge 27/2012 e successivamente modificato, all’art. 5 ter, il
legislatore ha attribuito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il compito di elaborare ed
attribuire un “rating di legalità” per le imprese con un fatturato minimo di due milioni di euro, secondo
criteri demandati ad apposito Regolamento dell’Autorità stessa.
Per norma, di tale “Rating di legalità si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario”.
L’importanza di tale Rating per l’accesso al credito bancario viene sottolineata dal medesimo art. 5 ter,
laddove prevede che “gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di
concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata
relazione sulle ragioni della decisione assunta”.

Il 14 novembre 2012 è stato approvato il previsto Regolamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato, con parere favorevole dei Ministeri di Giustizia e dell’Interno, al fine di dettare i criteri di
attribuzione del “Rating di legalità”.
In tale Regolamento, che dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è prevista quale requisito per
l’attribuzione stessa del Rating, tra l’altro, l’assenza di condanne e di applicazione di misure cautelari di
cui al D.Lgs. 231/01 (art. 2 co. 2 lett. c).

Secondo l’art. 3 del Regolamento, l’impresa vedrà incrementato il punteggio del “Rating di legalità”
qualora abbia adottato “un modello organizzativo ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

L’effetto è evidente:
l’adozione del Modello 231 inciderà direttamente sul “rating di legalità” e di ciò dovrà essere tenuto
conto sia in sede di finanziamenti pubblici che in sede di accesso al credito bancario.

Per conoscere le modalità secondo le quali in tali sedi si dovrà tener conto del “Rating di legalità”, e quindi
anche del Modello 231, occorrerà attendere l’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze e del Ministero dello sviluppo economico, attualmente in fase di elaborazione.

Particolarmente rilevante è anche il fatto che l’esclusione dal Rating di legalità non dipende solo da
un’eventuale sentenza di condanna ai sensi del D.Lgs. 231/01, ma anche dall’eventuale applicazione di
una misura cautelare, quindi di un provvedimento che precede e non richiede un accertamento
giudiziale di responsabilità dell’ente.

Si conferma che l’unico strumento normativo che consente una difesa a valore legale di fronte al
Magistrato penale per poter evitare l’applicazione di misure cautelari ed eventualmente ottenere la
loro sospensione o revoca è il Modello, ma non qualsiasi modello organizzativo, bensì solo quello
costruito secondo la disciplina degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01 e 30 D.Lgs. 81/08 e quindi che possa
ottenere il giudizio di idoneità da parte del Magistrato penale.

Prosegue, dunque, incessante la spinta normativa e regolamentare per convincere le imprese all’adozione del
Modello D.Lgs. 231/01, spinta che da undici anni non conosce soste, né distinzioni di “bandiera politica”, ed
è in aperto contrasto con le resistenze ed i tanti escamotage adottati dal mondo imprenditoriale in questa
materia.

E’ sotto gli occhi di tutti il fenomeno del costante incremento dei reati presupposto della Responsabilità
Amministrativa di società ed enti di cui al D.Lgs. 231/01, accompagnato da un altrettanto costante “invito”
alle imprese a dotarsi dei Modelli di Organizzazione e Gestione.

Oltre agli effetti esimenti dalla Responsabilità Amministrativa ed agli effetti comunque premiali sul piano
processuale e sanzionatorio riconosciuti espressamente dal D.Lgs. 231/01 a società ed enti che abbiano
adottato ed efficacemente attuato i Modelli di Organizzazione e Gestione di cui agli artt. 6 e 7 e dal D.Lgs.
81/08 con l’integrazione dell’art. 30, si deve notare che, da ultimo, assistiamo anche al proliferare di
provvedimenti normativi e regolamentari speciali che aggiungono ulteriori rilevantissimi benefici ed
utilità per gli enti che di tali Modelli si dotino.

1) Si pensi ad esempio al disposto di cui all’art. 16 co. 3 D.Lgs. 81/08, come modificato dal D.Lgs.
106/2009, in base al quale l’obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro per la sicurezza
sull’operato del soggetto dallo stesso Delegato, “si intende assolto in caso di adozione ed efficace
attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4”.

2) Ulteriore esempio si ricava dal Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana, che nel 2007 ha reso
obbligatoria l’adozione del Modello 231 quale requisito per l’accesso delle società quotate al
“Segmento STAR” (Segmento Titoli con Alti Requisiti), cioè al segmento del mercato azionario
dedicato alle società di medie dimensioni con capitalizzazione non superiore a 1000 milioni di Euro
che, su base volontaria, si impegnano a rispettare requisiti più stringenti in termini di trasparenza
informativa, liquidità e governo societario.

3) Anche sul piano della normativa regionale, varie Regioni italiane sono intervenute nel tempo per
prevedere l’adozione del Modello 231 quale requisito per l’affidamento di appalti e concessioni (si
vedano ad es. Legge Regione Calabria n. 15 del 21 giugno 2008, Decreto Regione Lombardia n.
5808 dell’8 giugno 2010 e Legge Regione Abruzzo n. 15 del 27 maggio 2011).

Oggi vi è una ragione in più per dotarsi del Modello di Organizzazione e Gestione che possegga i
requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01 e 30 D.Lgs. 81/08, ed è una ragione che incide
direttamente sugli interessi economici di società ed enti e, nell’attuale periodo di crisi economico
finanziaria, sulla loro sopravvivenza stessa.

 

Documenti:

art. 5-ter DL 1/2012

Regolamento AGCM 14.11.2012

La Suprema Corte ha affronteto il caso di un infortunio mortale, dipeso dalle caratteristiche di un rullo compressore privo di misure che garantissero l’arresto automatico del mezzo in caso di posizionamento in folle della leva del cambio.
La Corte di Cassazione ha affermato:
“il rischio specifico, legato all’inefficienza strutturale dell’azione frenante meccanica… poteva essere scongiurato mettendo a disposizione del lavoratore una macchina di nuova generazione, dotata di un sistema frenante idraulico – anzichè meccanico – che, sostanzialmente, impedisce la messa in folle”
“… con riferimento al giudizio controfattuale si può affermare, in termini di assoluta certezza, che se la macchina messa a disposizione del C. fosse stata quella di nuova generazione, dotata di un sistema frenante diverso ed efficiente, l’infortunio non si sarebbe verificato”.
Per quanto sopra la Cassazione ha confermato la condanna del Datore di Lavoro per il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p.

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Il Decreto Legge Semplificazione n. 5 del 9.2.2012, all’art. 45, ha soppresso il comma 1 lett. g) ed il comma 1-bis dell’art. 34 D.Lgs. 196/2003, che prevedevano rispettivamente l’obbligo della tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (DPS) e l’obbligo di autocertificazione,  in sostituzione del DPS.
Soppressi altresì il paragrafo 19 del Disciplinare tecnico allegato B) al D.Lgs. 196/2003 che prevedeva i contenuti del DPS e l’obbligo del suo aggiornamento entro il 31 marzo di ciascun anno, nonchè il paragrafo 26 del Disciplinare stesso che imponeva di indicare nella relazione al bilancio l’avvenuta redazione e aggiornamento del Documento.
Il Decreto Legge nulla dice in relazione agli altri obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 e provvedimenti integrativi per la Tutela della Privacy che dobbiamo ritenere allo stato restino in vigore, così pure le sanzioni per la loro inottemperanza.
Sulla base di tutte le altre norme non toccate dal Decreto, il Titolare dei trattamenti deve comunque dotare la propria struttura di un’organizzazione di soggetti e strumenti per la tutela dei dati personali, adottando tutte le misure di sicurezza idonee allo scopo.
Il Titolare potrà nominare il Responsabile del Trattamento e dovrà comunque, a titolo d’esempio:
1) nominare gli incaricati al trattamento per iscritto, individuando l’ambito del trattamento a ciascuno consentito ed impartendo le istruzioni necessarie;
2) adottare un sistema  di autenticazione informatica degli accessi a sistemi informatici, con profili di autorizzazione per livelli;
2) adottare le altre misure minime previste dall’art. 34 D.Lgs. 196/2003, dal Disciplinare tecnico all. B) e dai provvedimenti integrativi dell’Autorità Garante, con previsione anche di specifiche procedure da attuare;
3) nominare eventuali Amministratori di sistema.
Il DPS, la cui tenuta ed aggiornamento non sono più obbligatori, appare pertanto ancora uno strumento sicuramente utile al Titolare per documentare formalmente nell’ambito della propria organizzazione una ripartizione di compiti, obblighi e responsabilità, prevedere procedure chiare e definite, prevedere sistemi di controllo e soprattuto al fine di precostituire una prova di aver ottemperato agli obblighi normativi in caso di eventuali contestazioni aministrative o penali.
Si dovranno ora attendere le eventuali modifiche che il Decreto Legge potrà subire in sede di conversione.

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Responsabilità da Reato di Enti e SocietàLa Responsabilità Amministrativa di società ed enti ha avuto, negli oltre dieci anni di vita dalla pubblicazione del D.Lgs. 231/01, un continuo sviluppo, con l’introduzione di nuove fattispecie tra i reati presupposto della responsabilità, ultimi in ordine di tempo e per importanza i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime per violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro ed i reati ambientali indicati dal D.Lgs. 121/2011.

Si comincia a notare un sempre più vasto incremento dei casi di concreta applicazione della normativa con crescente numero di Tribunali ove Pubblici Ministeri più attenti e preparati, anche grazie alla creazione in molte Procure della Repubblica di specifici gruppi di lavoro, applicano la normativa D.Lgs. 231/01 svolgendo indagini approfondite ogni qualvolta gli organi di polizia accertino la commissione di un reato presupposto e venga dato avvio al relativo procedimento avanti la Magistratura Penale competente.
Nuove tecniche investigative in materia si sono venute ad affinare, incrementando le indagini di Polizia Giudiziaria prodromiche all’instaurazione di tali procedimenti.

Le imprese si trovano, di conseguenza, di fronte al rischio ogni giorno più concreto di vedersi contestare tale forma di responsabilità particolarmente afflittiva, definita amministrativa ma fondamentalmente di impostazione penale.
L’unica possibilità di difesa è rappresentata dalla predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Gestione, ai quali il D.Lgs. 231/01 e l’art. 30 D.Lgs. 81/08 normativamente attribuiscono efficacia esimente dalla responsabilità.
Il confronto con interlocutori della Magistratura e della Polizia Giudiziaria esperti nella materia permette di conseguire un duplice vantaggio per consentire alle imprese di adottare ed attuare Modelli Organizzativi che possano concretamente aspirare ad un giudizio di idoneità in un eventuale procedimento e mettersi così al riparo dal rischio responsabilità, ed al contempo per consentire a tutti i soggetti coinvolti, imprese, professionisti, Magistrati ed esponenti delle Forze dell’Ordine, di operare congiuntamente per la più efficace realizzazione delle finalità del Legislatore, che mira ad incentivare la realizzazione delle più idonee misure di prevenzione dalla commissione dei reati presupposto ed una gestione delle attività economiche più trasparente.

Il libro “Responsabilità da reato di Enti e Società” pubblicato nel dicembre 2011 dal Gruppo24Ore – Il Sole 24 Ore S.p.a. rappresenta proprio il connubio in un’unica opera di idee, opinioni ed esperienze dei principali soggetti interessati all’attuazione della normativa nelle sue varie fasi: di indagini ad opera della polizia giudiziaria, di contestazione della responsabilità, di difesa in giudizio e di assistenza alle imprese nella prevenzione dalla responsabilità.
Autori del libro sono infatti:
– Il Magistrato Dott. Paolo Luca, coordinatore del gruppo di lavoro reati economici presso la Procura della Repubblica di Padova;
– Il Colonnello della Guardia di Finanza Ivano Maccani
– L’Avv. Luigi Fruscione ed il Prof. Avv. Benedetto Santacroce
– L’Avv. Franco Tosello dello Studio Legale Associato Tosello & Partners di Padova, con la collaborazione dei colleghi associati Avv.ti Anna Di Lorenzo ed Alberto Tenca.

Il libro raccoglie alcuni approfondimenti in merito agli aspetti di maggiore attualità nell’applicazione della normativa D.Lgs. 231/01, con particolare recapito ai nuovi reati presupposto ambientali ed ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che pur introdotti in seno al D.Lgs. 231/01 già da qualche anno, continuano a suscitare l’attenzione di media ed esperti del settore, anche a seguito della pubblicazione della clamorosa sentenza nel caso ThyssenKrupp.
Sempre più elevata è l’attenzione per la disciplina in oggetto anche da parte delle pubbliche istituzioni, che vedono nei Modelli di Organizzazione e relative procedure uno strumento concreto di miglioramento dei livelli di sicurezza sul lavoro nelle imprese. Basti pensare che con Avviso Pubblico 2011 l’INAIL ha stanziato 205 milioni di euro per finanziare determinati progetti, tra i quali, quelli volti alla realizzazione dei Modelli D.Lgs. 231/01 ed art. 30 D.Lgs. 81/08.

Indice del libro

 

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Il Decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla Legge 214/2011, introduce un’importante novità nel quadro della disciplina a Tutela della Privacy ex D.Lgs. 196/2003:
– “Dato personale” è ora unicamente l’informazione riguardante persone fisiche e non più quella riferita a persone giuridiche, enti ed associazioni;
– “Interessato” al trattamento dei dati personali è ora soltanto la persona fisica.
La norma si prefigge lo scopo di determinare una “riduzione degli oneri in materia di privacy” .
Sicuramente un diverso risultato è stato raggiunto: quello di privare le persone giuridiche, enti ed associazioni della tutela prima alle stesse concessa dal D.Lgs. 196/2003.

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CopertinaPREFAZIONE A CURA DEL DOTT. RAFFAELE GUARINIELLO

“Questo lavoro intende fornire una risposta razionale alla domanda “perché adottare il Modello 231 integrato art. 30 D.Lgs. 81/08 se non costituisce un obbligo di legge, ma solo un onere”?

L’introduzione tra i reati presupposto di quelli colposi amplia a quasi tutte le imprese anche  micro, piccole e medie il pericolo di essere assoggettate alla nuova forma di Responsabilità Amministrativa a carico di Società ed Enti.
La carenza di strutture e di organizzazione porta ad una “colpa normativa” o “di organizzazione” che mette in pericolo quelle entità giuridiche, che non si tutelino con un Modello integrato prima del tentativo o della realizzazione di un reato presupposto da parte di soggetti apicali o ad essi sottoposti.
I benefici che possono derivare dal Modello spaziano dall’esonero della responsabilità amministrativa, all’attenuazione del rigore delle misure cautelari interdittive, sino alla riduzione delle sanzioni a seguito di eventuale condanna.
Abbiamo pensato di provare a  “condurre per mano” gli imprenditori più prudenti che credano nell’utilità economica e nella importanza di evitare preoccupazioni di misure interdittive dotandosi di un “paracadute”. Speriamo di essere riusciti ad illustrare ed esemplificare le modalità di costituzione del Modello, smitizzando il “mostro” da tante dicerie e difficoltà, nella realtà spesso agevolmente superabili anche senza il noto timore di burocratizzazioni e costi sproporzionati.”

Indice e Prefazione Libro

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Informazione Privacy
Riteniamo di fare cosa gradita richiamando la Vostra attenzione sugli adempimenti in materia di tutela dei dati personali, a seguito del Provvedimento 25/06/2009 del Garante.
Ricordiamo che gli adempimenti previsti, dovranno essere ottemperati entro il 15 dicembre 2009.
Per i Titolari dei trattamenti, sono previste nuove cautele da introdurre nella scelta e nomina degli Amministratori di sistema di un’Azienda.
Il Garante precisa, che gli Amministratori di sistema, devono essere sempre persone fisiche e che queste devono essere individuate all’interno del DPS, i loro nomi devono essere comunicati o comunque resi conoscibili a tutti i soggetti interessati.
Quest’obbligo riguarda il Titolare e/o il Responsabile ove nominato.
Ogni Titolare dovrà provvedere affinché tali nominativi vengano inseriti nel prossimo aggiornamento annuale del DPS (marzo 2010).
Nel caso di affidamento del servizio di Amministrazione di sistema in outsourcing, il Titolare ha l’obbligo di acquisire e conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di sistema.
Il Garante Privacy introduce un nuovo adempimento in materia di gestione e protezione dei dati personali trattati attraverso sistemi informatici.
Il provvedimento (“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”), ha introdotto l’obbligo per gli Amministratori di sistema, interno od esterno (compresi coloro che svolgono la mansione di Amministratore di rete, di data base o i manutentori), di conservare gli “access log” per almeno sei mesi in archivi immodificabili e inalterabili.
L’Amministratore di sistema deve, adottare sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici, ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici. Gli “access log” devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità. Le registrazioni devono, pertanto, contenere riferimenti temporali certi e la descrizione dell’evento, devono essere conservate per un periodo non inferiore a sei mesi.
Il Titolare del trattamento ha, l’obbligo di verifica annuale sull’operato degli Amministratori di sistema, per controllare la rispondenza o meno alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza rispetto ai trattamenti dei dati personali previste dalla normativa vigente.
Alleghiamo alla presente il Provvedimento.
Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi richiesta esplicativa.
Documento:  Provvedimento Amministratore di sistema