a cura dell’Avv. Alberto Tenca e della Dott.ssa Ambra Pinton

Si segnalano tre recenti interventi normativi in materia di reati presupposto della Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01.

ABROGAZIONE SISTRI

Il D.Lgs. 135/2018 ha abrogato l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. 205/2010, il quale introduceva l’art. 260 bis nel D.Lgs. 152/2006 (TU Ambiente). L’art. 260 bis disciplinava il “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTRI) i cui reati connessi, pertanto, sono espunti dal catalogo dei reati presupposto che possono essere commessi dall’Ente.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE E ULTERIORI INTERVENTI NORMATIVI DI RILIEVO

La L.  3/2019 introduce all’art. 25 del D.Lgs. 231/01 la fattispecie prevista all’art. 346 bis c.p. rubricata “Traffico di influenze illecite”.

La medesima legge, inoltre, ha riformato il comma 5 dell’art. 25, prevedendo sanzioni interdittive più gravi, ed ha introdotto il comma 5 bis, ammettendo la possibilità di beneficiare di un’attenuante nel caso in cui l’Ente si doti del Modello successivamente alla commissione di un reato e si adoperi efficacemente: per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove, per individuare i responsabili o per il sequestro delle somme o di altre utilità.

Si evidenzia inoltre che la L. 3/2019 interviene rendendo in ogni caso procedibile d’ufficio i reati presupposto di “Corruzione tra privati” (art. 2635 c.c.) e di “Istigazione alla corruzione tra privati” (2635 bis c.c.) con ciò incrementando il rischio di possibili contestazioni.

 

INTRODUZIONE ART. 25-QUATERDECIES

L’intervento più recente è stato apportato dalla L. 39/2019, del 3 maggio 2019, la quale ha introdotto il nuovo articolo 25-quaterdecies “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” all’interno del D.Lgs. 231/01.

La novella arricchisce l’elenco dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente aggiungendovi due nuovi reati previsti agli artt. 1 e 4 della L. 401/1989, rispettivamente “Frode in competizioni sportive” e “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”.

La prima fattispecie punisce “ Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie atti fraudolenti volti al medesimo scopo”.

La seconda, invece, sanziona “Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o discommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario…chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità…chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazioni dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l’accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. Chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge…Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio…La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all’estero. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo…Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904…chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero…chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli all’uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione”.

Le sanzioni pecuniarie previste a carico dell’ente che dovesse commettere il reato sono: per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Nel caso poi di condanna per delitto si applicano anche le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/01 per una durata non inferiore a un anno.

 

Il D.Lgs. 231/01, così come modificato, è disponibile per la consultazione cliccando qui

Segnaliamo che il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 107 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato, interviene modificando il D.Lgs. 58/1998 (TUF) con un duplice impatto sulle norme da considerare ai fini del Modello 231.

Da un lato, infatti, la nuova norma, che entrerà in vigore il 29.9.2018, interviene modificando il testo degli artt. 184 e 185 del TUF, che costituiscono reato presupposto ai sensi dell’art. 25 sexies D.Lgs. 231/01.

Sotto diverso profilo, ad essere modificato è anche l’art. 187 quinquies del TUF.
Tale articolo,  prevedeva già nella precedente formulazione e prevede ancora una disciplina sanzionatoria per determinati illeciti amministrativi (non reati), basata sulla commissione di violazioni nell’interesse o a vantaggio della società da parte di soggetti apicali o sottoposti, ricalcando il contenuto dell’art. 5 D.Lgs. 231/01 e richiamando espressamente, in quanto compatibili, gli artt. 6, 7, 8 e 12 D.Lgs. 231/01.
L’articolo, come riformato, non fa più riferimento agli illeciti di cui agli artt. 187 bis e 187 ter del TUF, bensì alle violazioni dei divieti di cui agli artt. 14 e 15 del Regolamento UE n. 596/2014.

Inoltre, non si parla più di responsabilità dell’ente al pagamento di una somma pari alla sanzione amministrativa prevista per gli illeciti commessi, bensì pone a carico dell’ente una “sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato…”.

Appare dunque ampliata la portata della norma, sia con riferimento alle condotte sanzionabili, sia quanto all’ammontare della sanzione.

Di tutto ciò si dovrà tener conto per l’aggiornamento di un Modello 231 che voglia da un lato prevenire i reati presupposto indicati nel D.Lgs. 231/01, dall’altro precostituire una difesa dalla sanzione amministrativa di cui all’art. 187 quinquies del TUF.

Cliccare qui per il link alla norma, come pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Si segnala la recentissima introduzione di nuove fattispecie di reato presupposto della Responsabilità ex D.Lgs. 231/01.

Un primo intervento normativo è avvenuto ad opera della Legge 17 ottobre 2017 n. 161 in vigore dal 19 novembre, che all’art. 30, co. 4, ha inserito i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater nell’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01.
Si tratta dei reati di cui all’art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 286/1998, il cui contenuto di seguito si riporta:

“3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e’ cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e’ punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:  a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata e’ stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e’ stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e’ commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva e’ aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:  a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto. 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell’ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e’ commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena e’ aumentata da un terzo alla metà.” 

Un ulteriore intervento normativo è avvenuto ad opera della c.d. Legge europea 2017, approvata definitivamente in data 8 novembre 2017 ed ancora in attesa di pubblicazione, la quale, all’art. 5, comma 2, introduce nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25-terdecies “Razzismo e xenofobia” che sanziona l’ente in caso di commissione dei delitti di cui all’art. 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

Si tratta del seguente reato, come modificato dal testo approvato della Legge europea 2017: “3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232″.

Le novità in questione dovranno essere tenute in considerazione nella predisposizione dei Modelli 231 e nell’aggiornamento di quelli esistenti, ponderando la possibilità di commissione di tali reati alla luce delle attività svolte dall’ente.

Riportiamo di seguito il testo del nostro articolo, già pubblicato sul settimanale giuridico “Euroconference Legal”.

D.Lgs. 254/2016 – Dichiarazioni di carattere non finanziario e Modello 231

di Alberto Tenca e Anna Di Lorenzo

Il D.Lgs. 30 dicembre 2016 n. 254, in attuazione della Direttiva 2014/95/UE, introduce nel nostro ordinamento l’obbligo per determinati enti di redigere per ogni esercizio finanziario una dichiarazione di carattere non finanziario volta ad “assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta”, avente ad oggetto temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani ed alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

Gli enti in tal senso obbligati sono gli “enti di interesse pubblico” indicati all’art. 16 co. 1, D.Lgs. 39/2010 (società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’UE, banche, imprese di assicurazione e riassicurazione) ove superino il limite dimensionale di 500 dipendenti e 20 milioni di euro come totale dello stato patrimoniale o 40 milioni di euro come totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.

La normativa europea è stata dettata in considerazione del riconoscimento che “la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è fondamentale per gestire la transizione verso un’economia globale sostenibile, coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell’ambiente”.

La normativa italiana che ne è scaturita con il D.Lgs. 254/2016 determina effetti rilevanti sul piano dei Modelli 231, per quanto di seguito esposto.

Principali contenuti normativi di interesse

Per meglio comprendere l’impatto di tale norma sotto l’aspetto del D.Lgs. 231/01, appare necessario esaminarne sinteticamente i contenuti.

La “dichiarazione di carattere non finanziario”, che gli indicati “enti di interesse pubblico” hanno l’obbligo di redigere, deve descrivere necessariamente, oltre alle politiche praticate ed ai principali rischi, “il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività d’impresa, ivi inclusi i modelli di organizzazione e di gestione eventualmente adottati ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231…” (art. 3, co. 1, lett. a).

Tale dichiarazione, che può essere “individuale” “consolidata”, quest’ultima ove redatta da enti di interesse pubblico che siano società madri di un “gruppo di grandi dimensioni”, deve essere redatta dagli Amministratori come dichiarazione distinta o contenuta nella Relazione sulla gestione, ma in ogni caso deve essere messa a disposizione dell’Organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio e deve essere pubblicata sul registro delle imprese.

L’Organo di controllo deve vigilare sull’osservanza della norma e riferirne nella relazione annuale all’assemblea (art. 3 co. 7).

Il soggetto incaricato della revisione legale deve verificarne la predisposizione e il soggetto stesso o altro appositamente designato, purchè abilitato allo svolgimento della revisione legale, deve esprimere apposita “attestazione circa la conformità delle informazioni fornite”, tra le quali anche, ricordiamolo, la descrizione dell’eventuale Modello 231 (art. 3 co. 10).

In caso di inosservanza sono previste a carico di Amministratori, Organi di controllo e soggetti incaricati della revisione legale pesanti sanzioni amministrative, la cui irrogazione, previo accertamento delle violazioni, è demandata alla Consob secondo proprio regolamento il cui testo è stato posto in consultazione il 21 luglio 2017.

Impatti sui Modelli ex D.Lgs. 231/01

Dal contesto delle disposizioni sopra sinteticamente riportate, emerge la rilevanza che il Modello 231 assume quale specifico contenuto della dichiarazione, per cui la norma in esame costituisce un nuovo espresso riconoscimento legislativo dell’indiscutibile importanza dei Modelli 231 nel contesto dell’organizzazione e gestione degli enti.

Si deve inoltre considerare come i principali contenuti della dichiarazione, ulteriori rispetto alla descrizione del “modello aziendale”, riguardino proprio aspetti che trovano gestione nel Modello 231 e, quindi, monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 231/01. Si pensi ad esempio ai “temi ambientali” ed, in particolare alle “emissioni di gas ad effetto serra”, alle “emissioni inquinanti” ed all’impatto sull’ambiente, o ancora all’impatto sulla salute e sicurezza, alla “gestione del personale” ed alla “lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva”.

Ne consegue che negli enti obbligati alla dichiarazione in esame ed in quelli che la redigono su base volontaria ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 254/2016, non solo gli Amministratori, ma anche gli Organi di controllo ed i soggetti incaricati della revisione legale sono tenuti evidentemente ad una pregnante conoscenza della situazione di attuazione ed aggiornamento dei Modelli 231, che dovrà necessariamente realizzarsi mediante un consolidato costante confronto con l’Organismo di Vigilanza.

Sotto diverso profilo, il fatto che la dichiarazione di carattere non finanziario si ponga sullo stesso piano della Relazione sulla gestione, sia rivolta ai soci, soggetta alla vigilanza degli Organi di controllo e sottoposta al potere di controllo e sanzionatorio della Consob, determina la possibilità che nel redigerla siano commessi taluni reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231/01, che il Modello 231 dovrà quindi preoccuparsi di prevenire. Si pensi, ad esempio, alla possibilità che dichiarazioni non veritiere integrino i reati di “Impedito controllo” ex art. 2625 c.c., “Illecita influenza sull’assemblea” ex art. 2636 c.c. (reato che la giurisprudenza ritiene configurabile anche ove le deliberazioni dei soci siano influenzate da dichiarazioni mendaci o reticenti) o “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” ex art. 2638 c.c. (in primis la Consob).

I Modelli 231 di tali enti dovranno quindi essere aggiornati per prevedere misure di prevenzione volte a garantire la veridicità e completezza dei contenuti della dichiarazione in esame.
Di aiuto nell’individuare gli aspetti che il Modello 231 dovrà considerare a tal fine, si ritene possa essere quanto previsto dalla Consob nel documento in consultazione del 21 luglio 2017 con riferimento alle responsabilità degli Organi di controllo.

Si legge infatti, al punto 2.3, penultimo paragrafo, di tale documento: “considerato che la corretta predisposizione della DNF [dichiarazione di carattere non finanziario] rappresenta, come sopra detto, l’esito di un elaborato processo di valutazione, che consenta, in base al principio di materialità, di individuare le informazioni necessarie ad assicurare la comprensione dell’attività dell’impresa e dei suoi impatti sui temi non finanziari indicati dal decreto, anche le funzioni di controllo attribuite al collegio sindacale sulla conformità alla legge della DNF e la sua completezza si sostanziano principalmente in un’attività di vigilanza sull’adeguatezza di tutte le procedure, i processi e le strutture che presiedono alla produzione, rendicontazione, misurazione e rappresentazione dei risultati e delle informazioni di carattere non finanziario.

Il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 ha modificato il testo dell’art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) ed ha introdotto il reato di “Istigazione alla corruzione tra privati” di cui all’art. 2635-bis c.c., oltre a prevedere pene accessorie alla condanna nell’art. 2635-ter.

L’impatto sul D.Lgs. 231/01 risulta alquanto rilevante, poichè tale nuova norma interviene sulla lettera s-bis) dell’art. 25-ter, aggravando le sanzioni pecuniarie in relazione al reato presupposto di “Corruzione tra privati”, introducendo il nuovo reato presupposto di “Istigazione alla corruzione tra privati” e prevedendo per entrambi i reati le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2.

Si riporta al presente link, il testo della norma, aggiornato a seguito del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, pubblicato il 30 marzo 2017.

Riportiamo di seguito il testo del nostro articolo, già pubblicato sul settimanale giuridico “Euroconference Legal”.

 

Introduzione del reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” tra i reati presupposto della Responsabilità 231

di Alberto Tenca e Anna Di Lorenzo – Studio Legale Associato Di Lorenzo – Tenca in Padova

 

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4.11.2016, rappresenta un nuovo emblematico esempio dell’incessante estensione dei reati presupposto della Responsabilità 231.
Il dato di esperienza nella produzione normativa, che dal 2001 ad oggi non ha conosciuto soluzione di continuità, induce ormai a ritenere consolidato nel nostro ordinamento un modus operandi del legislatore volto ad inserire nel testo del D.Lgs. 231/01 un reato, di nuova introduzione od oggetto di riforma alla luce del particolare allarme sociale che ingenera, estendendo ad esso la Responsabilità amministrativa degli enti quale principale strumento di contrasto.

Nel caso di specie, la Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato”, modificando il testo dell’art. 603-bis c.p. concernente il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse “un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”, la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata.

Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di “un’attività organizzata di intermediazione”, andando a colpire non solo chi “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento…”, ma altresì chiunque “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.

A ciò deve aggiungersi che integra il reato de quo, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Anche gli “indici di sfruttamento” enunciati dall’art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo “reiterate”.

Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.

Il “grave pericolo” infatti rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3).

Inoltre evidenziamo che nel contesto di tale indice non rileva neppure la reiterazione della condotta.

L’intervento legislativo mira al contrasto del reato in esame anche attraverso altri strumenti, quali:

– l’introduzione, con l’art. 603-bis.1 c.p., di un’attenuante in caso di comportamenti collaborativi;

– una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, con l’introduzione dell’art. 603-bis.2 c.p.;

– la previsione di un “controllo giudiziario dell’azienda”, con nomina di un “amministratore giudiziario” destinato ad affiancare l’imprenditore;

– la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza, con modifica dell’art. 380, co. 2 c.p.p.;

– l’estensione al reato in esame della particolare confisca di cui all’art. 12-sexies D.L. 306/1992.

Venendo a quanto qui maggiormente interessa, l’art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all’art. 603-bis c.p. in seno all’art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01, prevedendo per l’ente le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” (art. 600 c.p.), “Tratta di persone” (art. 601 c.p.) e “Acquisto e alienazione di schiavi” (art. 602 c.p.):

– sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;

– sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore ad un anno;

– interdizione definitiva dall’attività, se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

Appare dunque evidente la pericolosità insita nella previsione di tali sanzioni estreme, collegate ad un reato non più limitato a chi svolge attività organizzata di intermediazione, non più legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi e connotato da “uno sfruttamento” i cui indici si rinvengono nella semplice reiterazione di condotte di retribuzione difforme, violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o nella mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.

Il tutto con l’unico connotato caratteristico dell’esistenza di uno “stato di bisogno” del lavoratore di cui il reo approfitti.

Rileviamo come, a contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si debba tuttavia considerare la natura dolosa del reato in esame con la conseguenza che le condotte costituenti “indice di sfruttamento” rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre “i lavoratori a condizioni di sfruttamento” con consapevolezza e volontà di approfittare “del loro stato di bisogno”.

Quanto detto va considerato anche nell’ottica della revisione dei Modello 231 con l’introduzione di eventuali nuovi protocolli di prevenzione e dell’impostazione dell’analisi per far emergere comportamenti a rischio.

Sicuramente assumerà rilievo in tale ambito la gestione del personale, in seno alla quale dovrà essere posta attenzione, ad esempio, ad aspetti inerenti la definizione e gestione della retribuzione e l’organizzazione dei turni di lavoro che possono avere impatto sugli aspetti disciplinati al comma 3 punto 2).

L’organizzazione della sicurezza e la gestione ed attuazione dei relativi adempimenti assumono ora ulteriore rilievo, quali possibili fonti di Responsabilità 231, indipendentemente e non più solo in connessione al verificarsi di infortuni. Quindi meriteranno una rivalutazione ed un riesame anche tali aspetti e la politica d’impresa sulla sicurezza, magari già gestiti da specifici protocolli di prevenzione e procedure.