L’Avv. Alberto Tenca sarà relatore alla conferenza in oggetto, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Udine.
La conferenza si terrà il 9 giugno 2016 ad ore 15.00, presso la Sala Scrosoppi, Viale Ungheria 22, Udine.
L’Avv. Alberto Tenca sarà relatore alla conferenza in oggetto, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Udine.
La conferenza si terrà il 9 giugno 2016 ad ore 15.00, presso la Sala Scrosoppi, Viale Ungheria 22, Udine.
La questione della giurisdizione del giudice italiano e della applicabilità del D.Lgs. 231/01 in caso di reato presupposto commesso all’estero e di reato commesso in Italia da Enti esteri riveste da sempre grande interesse, sia in ambito processuale, sia in sede di realizzazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione.
Sotto tale secondo aspetto, infatti, da un lato la rilevanza dei fatti reato presupposto commessi all’estero deve necessariamente essere considerata nella costruzione dei Modelli di prevenzione, dall’altro l’applicabilità della norma italiana ad Enti esteri operanti in Italia deve essere dagli stessi considerata ai fini della valutazione di eventuale adozione del Modello esimente ex D.Lgs. 231/01.
Se l’applicabilità della norma agli Enti aventi in Italia la sede principale per fatti commessi all’estero trova espressa disciplina nell’art. 4 D.Lgs. 231/01, che ne prevede anche puntualmente le condizioni, non vi è di converso alcun dettato normativo in relazione all’ipotesi di reati commessi in Italia da Enti esteri.
In proposito, la giurisprudenza di merito ha tuttavia ripetutamente affermato l’applicabilità della norma a società straniere per reati commessi nel territorio italiano, in ragione del fatto che le società straniere operanti in Italia devono osservare le leggi del nostro ordinamento ed hanno l’onere di attivarsi ed uniformarsi alle relative normative.
La ragione giuridica di tale applicabilità è stata rinvenuta in:
– art. 34 D.Lgs. 231/01 che rinvia alle norme del codice di procedura penale;
– art. 36 D.Lgs. 231/01 che radica la competenza a decidere l’illecito 231 in capo al Giudice competente per il reato presupposto.
In tale contesto si colloca la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. VI penale, n. 11442 depositata il 17.3.2016.
In essa la Suprema Corte ritiene che, ai fini dell’applicabilità del D.Lgs. 231/01, il reato presupposto debba considerarsi commesso in Italia anche nel caso in cui nel territorio italiano si verifichi la sola “ideazione” dello stesso.
“I Giudici di merito hanno accertato che l’amministrazione della società olandese… avveniva infatti nella sede di San Donato Milanese della società italiana, dove venivano adottate tutte le decisioni strategiche ed organizzative.
E’ principio consolidato che, ai fini della punibilità dei reati commessi in parte all’estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero…. A tal fine è stata ritenuta sufficiente l’essersi verificata in Italia anche la sola ideazione del delitto, quantunque la restante condotta sia stata attuata all’estero…“
Di particolare interesse è anche quanto la Suprema Corte afferma, laddove esclude che, per i fatti commessi in parte in Italia, la definizione dei processi penali avviati all’estero contro la società precludano la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti.
Si legge in sentenza:
“Gli accordi raggiunti in Nigeria e negli Stati Uniti d’America per la definizione dei processi penali avviati in tali Stati non precludono la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti.
In relazione a questi Paesi non vige infatti alcun obbligo pattizio che impedisca l’esercizio della giurisdizione italiana.
Tale obbligo non sussiste non solo per il perseguimento degli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001, ma neppure in relazione ai reati ad essi connessi.
E’ principio consolidato nella giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità (tra le tante, Corte cost. 58 del 1997; Sez. 2, n. 40553 del 21/05/2013, Tropeano, Rv. 256469) che il ne bis in idem internazionale in materia penale non costituisca principio o consuetudine di diritto internazionale, sicchè deve trovare la sua fonte esclusivamente in un obbligo pattizio.
Le convenzioni citate dalla ricorrente (Convenzione Ocse sulla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri e Convenzione ONU contro la corruzione) prevedono soltanto meccanismi procedurali volti ad evitare che, in relazione allo stesso fatto, vengano avviati, dinanzi a diverse autorità nazionali, paralleli procedimenti penali. Tali meccanismi si esauriscono nella consultazione reciproca degli Stati al fine di stabilire quale tra le giurisdizioni concorrenti sia la più “idonea” ad esercitare l’azione penale. E’ significativo che l’art. 42, par. 6, della Convenzione ONU, precisi a tal riguardo che “fatte salve le norme di diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l’esercizio di ogni competenza penale stabilita da uno Stato Parte conformemente al proprio diritto interno”, con ciò ribadendo che, al di là della consultazione, non sussistono ulteriori conseguenze discendenti dalla Convenzione stessa.
Nel ratificare tali convenzioni, in ogni caso, l’Italia non ha ritenuto di introdurre norme volta a precludere in via generale il rinnovamento del giudizio per gli stessi fatti.
Nel D.Lgs. n. 231 del 2001, si è soltanto previsto, in relazione alla responsabilità degli enti, di apporre uno sbarramento alla perseguibilità dell’illecito commesso dall’ente nei casi in cui nei suoi confronti già proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Come prevede, l’art. 4 D.Lgs. cit. tale sbarramento opera in relazione ai soli “reati commessi all’estero”.
Ipotesi nella specie, non ricorrente per quanto in precedenza affermato.”
Cliccare qui per visualizzare la sentenza, come pubblicata sul sito della Corte di Cassazione.
L’Avv. Anna Di Lorenzo sarà relatrice alla conferenza in oggetto, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Udine.
La conferenza si terrà il 13 maggio 2016 ad ore 15.00, presso la Sala Scrosoppi, Viale Ungheria 22, Udine.
L’Avv. Anna Di Lorenzo sarà relatrice nel Seminario di specializzazione organizzato da Euroconference dal titolo “Modello 231 e Sicurezza sul Lavoro”.
I soggetti della sicurezza
• I soggetti della sicurezza
• Il Datore di Lavoro: sviluppi giurisprudenziali
• La delega di funzioni e poteri (art. 16 D.Lgs 81/08)
• Utilità del Modello 231 per il Datore di Lavoro delegante
• Individuazione dei soggetti in base alle mansioni di fatto
I diversi compiti “normativi” dei soggetti della sicurezza
Rapporti tra Modello 231 e DVR
Tecniche di analisi del rischio reato presupposto
• Modalità operative per l’impostazione dell’analisi
• Come reperire le informazioni (documenti, interviste, check list)
• Individuazione ed analisi dei processi sensibili “sicurezza sul lavoro”
Protocolli specifici del Modello 231
• Le indicazioni dell’art. 30 D.Lgs. 81/08
• Standard minimi per le PMI (D.M. 13.2.2014)
• Individuazione dei soggetti coinvolti e contenuti
• Tecniche di redazione dei protocolli di prevenzione
• Previsione di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
• I sistemi di gestione, criteri di utilizzabilità
L’O.d.V.
• Composizione dell’O.d.V.
• Oggetto dell’attività di vigilanza
• Rapporti tra O.d.V. e RSPP
SEDI E DATE
| Bologna | AC Hotel | 7 giugno 2016 | ||
| Milano | Hotel Michelangelo | 22 giugno 2016 | ||
L’Avv. Alberto Tenca sarà relatore nel Seminario di specializzazione organizzato da Euroconference dal titolo “Procedimento penale per la Responsabilità Amministrativa degli Enti”.
La fase di indagini preliminari
• Prescrizione e decadenza in relazione all’illecito 231
• L’illecito commesso all’estero e quello commesso in Italia da Enti esteri
• Reati associativi quali veicolo della responsabilità 231 in relazione a reati non presupposto: posizioni giurisprudenziali a confronto
• Rappresentanza e costituzione dell’Ente tra incompatibilità normative e diritto di difesa
• Le misure cautelari: requisiti per la concessione e difesa dell’Ente
• Sequestro probatorio e conservativo
Il processo
• La costituzione di parte civile dell’Ente e nei confronti dell’Ente: i contrasti giurisprudenziali
• Compatibilità delle posizioni di Ente sottoposto a processo e di Responsabile civile per il fatto dell’imputato
• Strategie e tecniche difensive
– La difesa sul fatto reato presupposto e sull’illecito amministrativo di- pendente da reato
– Il Modello come essenziale strumento di difesa
– La prova dell’elusione fraudolenta del Modello
– La prova dell’esistenza ed operatività dell’OdV
• Il contenimento delle sanzioni
– L’ottenimento di “attenuanti”
– Come impedire sanzioni interdittive od ottenerne la conversione in sanzioni pecuniarie
• Procedimento 231 e procedure concorsuali
– Giudizio a carico dell’Ente fallito
– Legittimità del sequestro 231 in pendenza di procedure concorsuali
SEDI E DATE
| Bologna | ZanHotel Europa | 1 aprile 2016 | ||
| Milano | Hotel Michelangelo | 15 aprile 2016 | ||
| Roma | Centro Congressi Cavour | 17 giugno 2016 | ||
| Verona | DB Hotel | 20 maggio 2016 |
Gli Avv.ti Anna Di Lorenzo ed Alberto Tenca saranno relatori nel Seminario di specializzazione organizzato da Euroconference dal titolo “Modello 231”.
| INQUADRAMENTO DELLA NORMATIVA 231/01 Elementi essenziali della responsabilità utili per la redazione del modello • Criteri soggettivi e oggettivi d’imputazione della responsabilità • Interesse o vantaggio per l’Ente • Reati presupposto e recenti novità • Il ruolo del Modello nella difesa dell’Ente • Altre utilità del Modello 231REDAZIONE DEL MODELLO 231 Tecniche di analisi e valutazione dei rischi reato presupposto • Informazioni da acquisire per lo svolgimento dell’analisi – tipo di società e sistema di amministrazione – verifica delle deleghe organiche e di funzioni – valutazione delle mansioni di fatto – descrizione processi e modalità operative • Modalità di acquisizione delle informazioni • Individuazione ed analisi dei processi sensibili • Impostazione della mappatura del rischio reato • Discussione critica delle diverse tecniche di valutazione del rischio I protocolli di prevenzione: caratteristiche e suggerimenti operativi di redazione Protocolli specifici per la prevenzione Rapporto tra Modello 231, Piani Anticorruzione e Programmi per la Trasparenza AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231 PRATICA PROFESSIONALE |
SEDI E DATE
| Bologna | ZanHotel Europa | 30 giugno e 1 luglio 2016 | ||
| Milano | Hotel Michelangelo | 14 e 15 aprile 2016 | ||
| Roma | Centro Congressi Cavour | 16 e 17 giugno 2016 | ||
| Verona | DB Hotel | 19 e 20 maggio 2016 |
La recente determinazione ANAC n. 8 concernente Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, merita una approfondita lettura ed uno studio specifico rapportati a ciascuna tipologia di enti e società partecipate. Infatti sono previste modalità di adempimento diverse per “società in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo”, “altri enti di diritto privato in controllo pubblico e altri enti di diritto privato partecipati” ed “enti pubblici economici”.
Con specifico riferimento alle società partecipate, molte sono le considerazioni e le riflessioni che tale Determinazione porta a fare in merito al rapporto esistente tra Modelli 231 ed adempimenti anticorruzione.
Qui si vogliono evidenziare alcuni punti importanti ed alcune questione spinose su cui la determinazione ANAC, fa chiarezza confermando o parzialmente modificando quanto previsto nel precedente Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato nel 2013. Contenuti del Piano che per espressa previsione dell’ANAC vengono integrati e sostituiti lì dove non compatibili con la Determinazione.
Risulta di interesse quanto la determinazione chiarisce ed innova in tema di O.d.V.
Molti di noi professionisti, nel ricoprire il ruolo di componente di O.d.V. in società partecipate, vigente il P.N.A. del 2013, si sono sentiti chiedere di ricoprire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza.
Ora l’indicazione in merito è cambiata ed il ruolo riconosciuto all’O.d.V. è riferito al momento di predisposizione delle misure di prevenzione della corruzione che “… sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza”.
Infatti la Determinazione ANAC fornisce precise indicazioni per l’individuazione del soggetto che può ricoprire il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione, che deve essere un soggetto interno alla società da individuarsi con preferenza, lì dove possibile in base all’assetto organizzativo della società stessa, in un dirigente.
Resta di tutta evidenza che l’O.d.V., visto il ruolo che avranno il Modello ed i suoi protocolli nell’ottica di prevenzione della corruzione, dovrà interfacciarsi con il Responsabile ed averlo come interlocutore preferenziale nell’ambito della vigilanza sull’attuazione dei protocolli di competenza.
Utile sarà prevedere che il Responsabile della prevenzione della corruzione invii la Relazione annuale anche all’O.d.V. per lo svolgimento ed il miglioramento delle attività di competenza.
Eventuali ed ulteriori valutazioni ci si riserva di farle all’esito della pubblicazione, avvenuta il 28 ottobre 2015, dell’Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione che fornisce precise indicazioni operative, reperibile al link http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/ComunicatiStampa/_comunicati?id=c91648f20a778042504534e46e8fa04c
Aggiornamento del P.N.A. che comunque, in merito alla scelta del Responsabile, richiama integralmente quanto riportato nella Determinazione ANAC n. 8, fornendo solo alcune precisazioni per favorire l’individuazione di tale soggetto (si veda pag. 11).
Le origini della “Delega di funzioni” ed i requisiti enucleati dalla giurisprudenza
L’istituto della “delega di funzioni”, come noto, ha origine giurisprudenziale e nasce dalla constatazione fattuale che nell’ambito di un’attività d’impresa e della sua organizzazione, a volte estesa e complessa, gli Amministratori si trovano spesso in condizioni di dover delegare a soggetti della propria struttura il compito di attendere a specifiche aree di attività, curando il rispetto degli obblighi normativi ad esse connessi.
La giurisprudenza, in ragione di tale constatazione, ha negli anni riconosciuto la possibilità di trasferire ad un delegato, unitamente a compiti e funzioni, le relative responsabilità penali sollevando da esse il vertice dell’impresa, che è di norma titolare di una “primaria posizione di garanzia” per tutto quanto avviene nello svolgimento delle attività imprenditoriali.
La Suprema Corte ha quindi enucleato, con orientamento divenuto costante, i requisiti a fronte dei quali una “Delega di funzioni” produce l’effetto di trasferire le responsabilità penali dal delegante al delegato, requisiti che l’atto di delega deve quindi possedere per avere una siffatta rilevanza in sede penale.
In sintesi, tali requisiti sono, o meglio erano sino ad oggi, i seguenti:
a) la delega deve essere puntuale, chiara ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale;
b) il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli;
c) il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle esigenze organizzative dell’impresa;
d) unitamente alle funzioni debbono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali, di intervento e di spesa;
e) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo;
f) la delega deve essere liberamente ed espressamente accettata dal delegato.
In proposito, si indicano a titolo esemplificativo le seguenti pronunce, che hanno con chiarezza enunciato gli indicati requisiti: Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 30-05-2012) 27-06-2012, n. 25359, Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13-07-2011) 27-07-2011, n. 29988, Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2011) 23-02-2011, n. 6872.
Il recepimento normativo della “Delega di funzioni” nell’art. 16 D.Lgs. 81/08 – Effetti della scelta legislativa
Il primo, ed attualmente unico, recepimento normativo di tale percorso giurisprudenziale è avvenuto in materia di Salute e sicurezza sul lavoro, con l’art. 16 D.Lgs. 81/08.
In tale articolo il legislatore ha espressamente codificato i limiti e le condizioni della “Delega di funzioni”, evidenziando come sia necessario
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Il legislatore non ha, invece, inteso sancire l’ulteriore requisito elaborato in ambito giudiziale penale, consistente nella necessità che la delega sia giustificata in ragione di concrete esigenze organizzative e dimensionali.
Ci si è dunque interrogati se, in materia di Delega per la sicurezza sul lavoro, dopo l’avvento del D.Lgs. 81/2008, si dovesse o meno ancora ancorare l’efficacia della delega sul piano della responsabilità penale al requisito della sua necessità per ragioni dimensionali o organizzative.
Una prima risposta a tale interrogativo, pur formulata in termini non certi e ben lontana dall’assurgere a principio di diritto, poteva ricavarsi da un breve inciso contenuto nella nota pronuncia delle Sezioni Unite nel caso ThyssenKrupp.
In un passaggio di tale sentenza si legge, infatti: “La delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri”.
Pur rimanendo il dubbio che tale inciso potesse essere mero frutto di una non voluta formulazione dialettica, non può certo non rilevarsi come lo stesso, nel suo tenore letterale, arrivi a giustificare e legittimare una “Delega di funzioni” fondata su di una mera scelta volontaria, indipendente da ragioni che ne impongano la necessità… la delega dunque avrebbe senso anche se il delegante la conferisse semplicemente “perchè non vuole agire personalmente”.
Ad esplicitare in maniera inequivoca il venir meno del requisito della necessità della “Delega di funzioni”, quale requisito di validità della stessa, è ora intervenuta la Sentenza Cass. Pen. Sez. III n. 27862 del 2.7.2015.
In tale pronuncia, innanzitutto, si legge: “L’attuale art. 16 del citato T.U. non contempla più tra i requisiti richiesti per attribuire efficacia all’atto di delega proprio quello della sua «necessità», essendo oggi pacificamente ammissibile in campo prevenzionistico l’attribuzione delle funzioni delegate anche in realtà di modesta entità organizzativa… il cd. requisito dimensionale, per espressa volontà legislativa… non costituisce più condizione o requisito di efficacia di una delega di funzioni“.
Ma la pronuncia in esame non si limita a questo, bensì estende gli effetti della scelta legislativa contenuta nell’art. 16 D.Lgs. 81/08 anche al di fuori dell’ambito che gli è proprio della sicurezza sul lavoro, per fare del venir meno del requisito della necessità della delega un principio generale, applicabile, nel caso di specie, anche alla materia ambientale: “il necessario rispetto del principio di non contraddizione… impone di rivisitare l’orientamento di legittimità formatosi con riferimento alla materia ambientale e ritenere, pertanto, non necessario anche in tale settore… il requisito della necessità della delega”.
La Suprema Corte, nella citata sentenza, afferma dunque il seguente principio di diritto: “In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, tra i requisiti di cui è necessaria la compresenza non è più richiesto che il trasferimento delle funzioni delegate debba essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa”.
Possibili sviluppi interpretativi legati all’adozione ed attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione 231
Si ritiene utile evidenziare come, secondo la costante opinione giurisprudenziale, una volta verificata la validità formale della delega, il conseguente effetto di trasferimento della responsabilità penale dal delegante al delegato, con liberazione del primo, sconta un’ulteriore limite:
il dovere del delegante di vigilare poi sul corretto esercizio della delega da parte del delegato.
In proposito, l’art. 16 co. 3 D.Lgs. 81/08, nel secondo periodo introdotto dal D.Lgs. 106/2009, prevede che tale obbligo di vigilanza “si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”, quindi in caso di adozione ed attuazione di un Modello 231 con i requisiti richiesti dall’art. 30 D.Lgs. 81/08.
Il Legislatore ha quindi introdotto una presunzione di assolvimento dell’obbligo di vigilanza del delegante sul delegato connessa al Modello 231, obbligo la cui osservanza presenta spesso non poche difficoltà di prova.
Si tratta di un importantissimo riconoscimento normativo, che costituisce un altrettanto significativo sollecito all’adozione ed attuazione di tali Modelli, riconnettendosi ad essi l’effetto di determinare con maggior certezza lo spoglio da responsabilità penali del Datore di Lavoro in relazione alle funzioni delegate.
Ma una simile presunzione di “avvenuta vigilanza” determinata dall’esistenza ed operatività del Modello 231 non costituisce una novità nel nostro ordinamento, essendo già insita nel disposto di cui all’art. 7 D.Lgs. 231/01.
Tale ultima norma, infatti, in relazione alla Responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi da soggetti sottoposti, dispone:
“1. Nel caso previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera b), l’ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
2. In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”
E’ dunque evidente che il Legislatore ha voluto, in diverse occasione e nell’ambito di diversi sistemi normativi, riconoscere al Modello 231 l’efficacia di costituire prova e presunzione dell’operatività concreta di misure di vigilanza e controllo in seno ad un’organizzazione imprenditoriale.
Se si considera quanto sopra e si prende in debita considerazione la pronuncia della Suprema Corte in commento, che ha inteso elevare il dettato dell’art. 16 D.Lgs. 81/08 a principio generale, valevole anche al di fuori dell’ambito prevenzionistico, appare a noi lecito supporre che ciò valga anche in relazione alla possibilità di sfruttare il Modello 231 quale prova di ottemperanza del dovere di vigilanza del delegante sul delegato, qualsiasi sia l’ambito delle funzioni oggetto della delega.
Cliccare qui per il testo della Sentenza Cass. Pen. Sez. III n. 27862 del 2015.
Con la Determinazione n. 8 del 17.6.2015 l’ANAC ha emanato le «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».
Dopo anni di incertezza in merito ai confini della corretta applicazione delle norme per l’anticorruzione e trasparenza nelle società ed enti di diritto privato controllati e partecipati, arriva dall’ANAC una risposta chiara ed inequivocabile che non lascia più adito a dubbi e che impone l’adeguamento ai relativi obblighi, diversamente calibrati in ragione della posizione di controllo o mera partecipazione da parte delle Pubbliche amministrazioni, con scadenze che vanno dal tempestivo adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013, all’adozione delle misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012 che «dovrà comunque avvenire entro il 31 gennaio 2016».
Per quanto qui interessa, si deve rilevare che già nel 2013 il Piano Nazionale Anticorruzione aveva espresso il principio per il quale, nell’ambito degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato «Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla l. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 , dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’ente (società strumentali/società di interesse generale)».
Quella che in allora era una mera possibilità, ancorata all’eventuale presenza dei Modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01, diventa ora nelle parole della Determinazione n. 8 del 2015 un chiaro indirizzo, rivolto non solo a società ed enti controllati o partecipati, ma prima ancora alle Pubbliche amministrazioni controllanti e partecipanti.
Si legge infatti, con recapito alle società direttamente o indirettamente controllate dalla Pubblica amministrazione: «Le presenti Linee guida muovono dal presupposto fondamentale che le amministrazioni controllanti debbano assicurare l’adozione del modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231/2001 da parte delle società controllate».
Prosegue la Determinazione indicando che «in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti».
Ove si verta in ipotesi di altri enti di diritto privato controllati, diversi dalle società, poco cambia, in quanto secondo l’ANAC «Le amministrazioni controllanti assicurano, quindi, l’adozione del modello previsto dal d.lgs. n. 231/2001 da integrare con le misure organizzative e di gestione per la prevenzione della corruzione ex lege n. 190/2012».
Nell’ottica del diverso trattamento riservato dall’ANAC, alla luce del minor grado di controllo che l’amministrazione esercita, le società e gli enti meramente partecipati dalla Pubblica amministrazione sono soggetti a minori oneri, anche sotto l’aspetto che qui ci occupa. In relazione a tali società ed enti, infatti, il dovere delle Pubbliche amministrazioni di assicurare l’adozione dei Modelli 231 si riduce alla richiesta che esse se ne facciano promotrici, permanendo comunque chiara la volontà di indirizzo dell’ANAC.
Quanto alle società partecipate «Le amministrazioni partecipanti promuovono l’adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 nelle società a cui partecipano», e nell’ambito degli altri enti di diritto privato partecipati «E’ anche compito delle amministrazioni che a vario titolo vi partecipano, promuovere, da parte di questi soggetti, l’adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. n. 231 del 2001, laddove ciò sia compatibile con la dimensione organizzativa degli stessi».
Fatte tali ripetute inequivocabili premesse, l’ANAC individua le misure minime da adottare per il contrasto alla corruzione e per l’adempimento degli obblighi di trasparenza con un costante richiamo e coordinamento con i Modelli ex D.Lgs. 231/01.
L’assenza di tali Modelli 231, pur prevista con conseguente obbligo di adottare le misure preventive in autonomi Piani, viene dall’ANAC ricondotta in più parti della Determinazione ad una mera «ipotesi residuale».
Cliccare qui per scaricare il testo della Determinazione ANAC n. 8 del 17.6.2015
Cliccare qui per scaricare l’Allegato alla Determinazione
Corso organizzato dal Centro Studi Pentesilea che si terrà a Riccione nei giorni 13 e 14 novembre 2015.
In seno al corso, l’Avv. Alberto Tenca terrà la propria relazione sul tema “Modelli di Organizzazione e Gestione nelle S.p.a. e nelle S.r.l.”.
Cliccare qui per scaricare la Brochure del Corso intensivo di diritto societario