Rimborso per gli imputati assolti: al via le istanze dal 1 marzo 2022

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Il D.L. 20 dicembre 2021, pubblicato in GU il 20.1.2022, disciplina criteri e modalità per l’erogazione dei rimborsi previsti dalla Legge di bilancio n. 178/2020 ovvero il rimborso delle spese legali per l’imputato assolto da tutti i capi d’imputazione contestati.

Ai fini del riconoscimento del rimborso è necessario che sia stata pronunciata sentenza ai sensi degli artt. 129 o 530 c.p.p., divenuta irrevocabile, con una delle seguenti formule:

  • perché il fatto non sussiste
  • perché non ha commesso il fatto
  • perché il fatto non costituisce reato
  • perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

In particolare, in caso di assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” è escluso il rimborso se la pronuncia è intervenuta a seguito di depenalizzazione dei fatti oggetto d’imputazione.

Il beneficio è escluso altresì nell’ipotesi in cui l’imputato abbia avuto accesso al patrocinio a spese dello Stato, abbia ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, abbia diritto alla rifusione delle spese sostenute da parte dell’ente da cui dipende, l’istanza riguardi una sentenza divenuta irrevocabile nell’anno precedente a quello della sua presentazione.

Per spese legali devono intendersi le sole spese di difesa ed assistenza nel processo penale per un importo massimo di € 10.500,00.

Allo scopo è istituito il Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti.

L’istanza va presentata mediante accesso a piattaforma telematica del Ministero della Giustizia.

I soggetti autorizzati alla presentazione sono l’imputato, i suoi eredi in caso di decesso, chi esercita la responsabilità genitoriale in caso di minore o il rappresentante legale in caso di incapace.

Ai fini della presentazione dell’istanza sarà necessario, oltre a fornire varie informazioni personali e sullo svolgimento del processo, attestare di aver versato al difensore le somme, per le quali si richiede il rimborso, tramite bonifico a fronte di una parcella vidimata dal Consiglio dell’Ordine. Inoltre il richiedente dovrà allegare, tra i vari documenti richiesti, anche copia conforme della sentenza con certificato di passaggio in giudicato, copia conforme dell’atto con il quale è stata esercitata l’azione penale, parere di congruità emesso dal Consiglio dell’Ordine relativo alla fattura del difensore.

La presentazione dell’istanza deve pervenire perentoriamente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è divenuta irrevocabile la sentenza.

Il rimborso può essere richiesto per le sentenze divenute irrevocabili dopo il 1.1.2021.

Solo per l’anno 2022 le istanze potranno essere presentate dal 1.3.2021 al 30.6.2022.