Sicurezza sul lavoro: la “riforma” del D.Lgs. 81/08 ad opera del D.L. 146/2021

Il 21 dicembre 2021 è entrata in vigore la L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 con il quale sono state apportate importanti modifiche al D.Lgs. 81/08 c.d. “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”.

Il Decreto è intervenuto sul Titolo I e sull’Allegato I.

Le modifiche hanno interessato la disciplina:

  • dei Comitati regionali di coordinamento (art.7);
  • della regolamentazione del lavoro autonomo occasionale (art.14);
  • degli obblighi del Datore di lavoro (art.18);
  • dei dirigenti e la valutazione dei rischi strutturali nelle istituzioni scolastiche (art.18);
  • egli obblighi del preposto (art.19);
  • degli obblighi connessi ai contratti di appalto o sub-appalto (art.26);
  • della formazione e l’addestramento (art. 37);
  • degli organismi paritetici (art. 51);
  • delle sanzioni a carico del Datore di lavoro e del preposto (art. 55 – 56);
  • della notifica preliminare (art. 99).

In particolare, si segnalano le modifiche che maggiormente incidono sull’esercizio dell’attività di impresa.

ART.14 Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

I commi 1 e 2 sono così modificati

“1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.

Al comma 9 è stata modificata la lettera d)

“d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari”.

Il comma 14 è stato così modificato

“14. Avverso i provvedimenti di cui al comma 1 adottati per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

ART.18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Al comma 1 è inserita la nuova lettera b-bis)

“b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”

A livello organizzativo le Società dovranno verificare la formale individuazione dei preposti.

ART.19 Obblighi del preposto

Al comma 1 è così sostituita la lettera a)

“a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”

Dopo la lettera f) è inserita la nuova lettera f-bis)

“f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”

La norma precisa gli obblighi di vigilanza ed i connessi poteri di sospensione dell’attività pertanto le Società dovranno valutare l’invio di una comunicazione che ribadisca obblighi e poteri dei preposti. Nel caso in cui l’Ente abbia adottato un Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/01 poteri e doveri citati dovranno altresì essere disciplinati in seno al Modello.

ART. 26 Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Dopo il comma 8 è inserito il nuovo comma 8-bis)

“8-bis.  Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.”

Le Società dovranno dunque prevedere nel contratto di appalto l’obbligo per l’appaltatore di indicare il nominativo del preposto di riferimento.

ART. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Al comma 2 è inserito il nuovo periodo

“Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

  1. a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  2. b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.”

Al comma 5 è inserito il nuovo periodo

“L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.”

Il comma 7 è stato modificato come segue

“Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.”

Dopo il comma 7-bis) è stato inserito il nuovo comma 7-ter)

“Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.”

Si precisa che le novità in tema di addestramento e di formazione in presenza dei preposti sono già in vigore mentre per gli altri adempimenti formativi si dovrà attendere l’aggiornamento dell’Accordo Stato-Regioni.

ART. 55 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

Al comma 5 è stata modificata la lettera d)

“d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis”

ART. 56 Sanzioni per il preposto

Al comma 1 è stata modificata la lettera a)

“a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e), f) e f-bis)”

ART. 99 Notifica preliminare

Dopo il comma 1 è stato inserito il comma 1.1

“1.1.  I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente.”

ALLEGATO I

Le gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro che possono comportare la sospensione dell’attività, come riportato nell’art. 14, sono le seguenti:

– Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

– Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione

– Mancata formazione ed addestramento

– Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

– Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

– Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto

– Mancanza di protezioni verso il vuoto

– Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

– Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

– Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

– Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

– Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

– Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto