Alberto Tenca

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Seminario di due giornate organizzato da EUROCONFERENCE 
(varie sedi da ottobre a dicembre 2017)
CORPO DOCENTE:

Avv. Anna Di Lorenzo e Avv. Alberto Tenca

PROGRAMMA
PRIMI ASPETTI DA CONSIDERARE PER LA REDAZIONE DEL MODELLO 231

  • Natura della responsabilità da prevenire con il Modello 231
  • Ambito soggettivo e territoriale di applicazione della norma
  • Elementi essenziali dell’illecito:
    • il reato presupposto
    • l’autore: soggetti apicali e sottoposti
    • interesse o vantaggio per l’Ente
  • I soggetti terzi che coinvolgono la responsabilità dell’Ente

UTILITA’ DEL MODELLO 231

  • Esimente dalla responsabilità e strumento di difesa
  • Sistema di organizzazione rilevante ai sensi del codice civile e della giurisprudenza penale
  • Rating d’impresa e rapporti con il rating di legalità. Quale valenza ha il Modello 231?
  • Ulteriori utilità

APPROCCIO PRATICO ALLA REDAZIONE DEL MODELLO 231

Tecniche di analisi e valutazione dei rischi

  • Sviluppo operativo dell’attività di analisi
  • Processi da analizzare in relazione alle fattispecie di reato presupposto
  • Rilevanza della forma societaria, del sistema di amministrazione e delle deleghe
  • Impostazione della mappatura dei rischi reato presupposto
  • Discussione critica di diverse tecniche di valutazione del rischio

Impostazione del Modello 231

  • Contenuti normativi
  • Sviluppo di parte generale e speciale
  • Previsione di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
  • Come utilizzare i Sistemi certificati (es. ISO 9000 e 14001 e OHSAS 18000)

Suggerimenti operativi di redazione dei protocolli di prevenzione

  • Tecniche di redazione e contenuti essenziali
  • Autoriciclaggio: questioni discusse e ‘approccio’ preventivo
  • Fasi da regolamentare nei processi di acquisto e vendita per la prevenzione di molteplici reati
  • Sicurezza sul lavoro: gli aspetti da gestire nel Modello 231
  • Disamina di misure di prevenzione in materia ambientale
  • Discussione in merito alla prevenzione di reati d’interesse dei partecipanti

Le principali novità rilevanti per il Modello 231

  • La prevenzione del nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati ex art. 2635 bis c.c. e del reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c. come di recente modificato
  • Le misure anticorruzione per le imprese ed il Modello 231 secondo le indicazioni A.N.A.C.
  • Il nuovo Codice degli appalti e l’influenza sul Modello 231
  • La prevenzione alle ipotesi di riciclaggio di denaro alla luce della Direttiva Antiriciclaggio n. 849/2015
  • L’evoluzione della normativa sul whistleblowing. Quali aspetti considerare nell’impostare i flussi informativi interni e le segnalazioni.
  • Il Regolamento privacy 679/2016: aspetti di interesse per l’impostazione dei protocolli

L’organismo di vigilanza

  • Aspetti critici nella composizione
  • Bilanciamento delle indicazioni normative e giurisprudenziali con le esigenze pratico-operative

Il sistema disciplinare

  • Come strutturare un sistema disciplinare “legittimamente applicabile”
  • I soggetti da sanzionare e i titolari del potere disciplinare
  • Illeciti sanzionabili e tipologia di sanzioni
  • Le sanzioni per i terzi e condizioni di irrogabilità
  • Gli aspetti peculiari nel distacco e nella somministrazione

L’EFFICACE ATTUAZIONE DEL MODELLO 231

  • Soggetti destinatari dell’informazione e formazione
  • Oggetto dell’informativa
  • Previsioni contrattuali nei rapporti con i terzi

L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231

  • Motivi che determinano l’aggiornamento
  • I soggetti coinvolti nell’aggiornamento
  • Iter da seguire
  • Adozione ed attuazione dell’aggiornamento

ASPETTI DA CONSIDERARE NELLA PROSPETTIVA PROCESSUALE

  • Accorgimenti essenziali per l’utilizzo del Modello 231 a difesa
  • Come porre tempestivamente l’Ente in condizioni di partecipare e difendersi nel procedimento 231
PRATICA PROFESSIONALE
Durante il corso verranno presi in esame casi pratici per concretizzare, tramite esempi, fac-simili e modelli, i passaggi “chiave” illustrati in aula.

Per ulteriori informazioni sulle sedi e date cliccare qui

Il D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38 ha modificato il testo dell’art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati) ed ha introdotto il reato di “Istigazione alla corruzione tra privati” di cui all’art. 2635-bis c.c., oltre a prevedere pene accessorie alla condanna nell’art. 2635-ter.

L’impatto sul D.Lgs. 231/01 risulta alquanto rilevante, poichè tale nuova norma interviene sulla lettera s-bis) dell’art. 25-ter, aggravando le sanzioni pecuniarie in relazione al reato presupposto di “Corruzione tra privati”, introducendo il nuovo reato presupposto di “Istigazione alla corruzione tra privati” e prevedendo per entrambi i reati le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2.

Si riporta al presente link, il testo della norma, aggiornato a seguito del D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38, pubblicato il 30 marzo 2017.

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L’Avv. Alberto Tenca terrà, quale docente, un ciclo di seminari sull’argomento organizzati da Euroconference nei mesi di aprile e maggio 2017.

PROGRAMMA

Principali tipologie di reato connesse all’esercizio dell’attività medico-sanitaria

Evoluzione giurisprudenziale in merito all’accertamento processuale del nesso di causalità nei reati omissivi impropri

Art. 3 L.189/12 (cd. “legge Balduzzi”) alla luce delle più recenti pronunce:

  • portata intertemporale della norma
  • linee guida e buone pratiche
  • nuovo rilievo in sede penale della distinzione tra colpa grave e lieve
  • applicabilità della norma in relazione a colpa per imperizia, imprudenza e negligenza

Responsabilità penale dei soggetti operanti nelle strutture sanitarie pubbliche e private: i soggetti titolari di “posizioni di garanzia”

Responsabilità nel lavoro di equipe

Valutazioni giuridiche e strategiche nella scelta di difesa della parte lesa in sede penale anziché civile (ad es. in relazione a grado di colpa, livello probatorio, efficacia della pronuncia penale in sede civile)

Responsabilità dell’Ente struttura sanitaria ex D.Lgs. 231/01

Cliccare qui per informazioni sulle sedi, le date ed il programma.

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Seminario di due giornate organizzato da EUROCONFERENCE 
(varie sedi da marzo a giugno 2017)
CORPO DOCENTE:

Avv. Anna Di Lorenzo e Avv. Alberto Tenca

PROGRAMMA:

ELEMENTI DELLA RESPONSABILITA’ ESSENZIALI PER LA REDAZIONE DEL MODELLO 231
Ambito soggettivo e territoriale d’imputazione
Interesse o vantaggio per l’Ente
Soggetti apicali e sottoposti
Reati presupposto e aree di impatto
Le finalità del Modello 231

APPROCCIO PRATICO ALLA REDAZIONE DEL MODELLO 231
Tecniche di analisi e valutazione dei rischi reato presupposto
Sviluppo operativo dell’attività di analisi
Informazioni spesso trascurate di cui è essenziale l’acquisizione
Impostazione della mappatura del rischio reato
Discussione critica delle diverse tecniche di valutazione del rischio
Suggerimenti operativi di redazione dei protocolli di prevenzione
Tecniche di redazione dei protocolli di prevenzione
Contenuti essenziali
Previsione di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
Come utilizzare i Sistemi certificati (es. ISO 9000 e 14001 e OHSAS 18000)
Protocolli specifici per la prevenzione
Impostazione dei protocolli secondo le indicazioni dell’art. 30 D.Lgs. 81/08 e DM 13.2.14

La prevenzione dell’autoriciclaggio: questioni discusse e possibili soluzioni
Protocolli per la gestione di acquisti e vendite finalizzati alla prevenzione di diverse fattispecie di reato
Disamina di misure di prevenzione in materia ambientale
Discussione in merito alle modalità di prevenzione di ulteriori fattispecie reato d’interesse dei partecipanti

L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Individuazione e nomina

Attività di vigilanza: sviluppo operativo

DIVULGAZIONE DEL MODELLO 231
Impostazione dell’attività informativa e formativa

Soggetti destinatari
“Cosa divulgare” 

IL SISTEMA DISCIPLINARE
Come strutturare un sistema disciplinare “legittimamente applicabile”

I soggetti da sanzionare e i titolari del potere disciplinare
Illeciti sanzionabili e tipologia di sanzioni

MODELLO 231 E SOGGETTI TERZI OPERANTI A VARIO TITOLO PER L’ENTE
A chi deve guardare il Modello 231, come e perché

Sviluppo del sistema sanzionatorio
Nuovi obblighi contrattuali nascenti
Clausole contrattuali da formalizzare

L’AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231
Aggiornamento del Modello: quando e perchè

I soggetti coinvolti nell’aggiornamento
Iter da seguire
Aggiornamento dei Protocolli
Adozione ed attuazione dell’aggiornamento

L’APPROCCIO DELL’ENTE E DEI SUOI CONSULENTI IN CASO DI “INDAGINE PER REATO PRESUPPOSTO”
Come porre tempestivamente l’Ente in condizioni di partecipare e difendersi nel procedimento 231

Valutazione sull’opportunità di riorganizzazione del vertice: utilità e indicazioni giurisprudenziali
Verifica del Modello 231 esistente
Verifica dell’attività di vigilanza svolta dall’OdV e indagini difensive
Sviluppo del Modello 231 ex post: peculiarità e benefici

Per ulteriori informazioni sulle sedi e date cliccare qui

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L’Avv. Anna Di Lorenzo terrà, quale docente, un nuovo ciclo di seminari sull’argomento organizzati da Euroconference nei mesi di febbraio, marzo ed aprile 2017.

PROGRAMMA

I soggetti della sicurezza

  • I soggetti della sicurezza
  • Il Datore di Lavoro: sviluppi giurisprudenziali
  • La delega di funzioni e poteri (art. 16 D.Lgs 81/08)
  • Utilità del Modello 231 per il Datore di Lavoro delegante
  • Individuazione dei soggetti in base alle mansioni di fatto

I diversi compiti “normativi” dei soggetti della sicurezza

Rapporti tra Modello 231 e DVR

Tecniche di analisi del rischio reato presupposto

  • Modalità operative per l’impostazione dell’analisi
  • Come reperire le informazioni (documenti, interviste, check list)
  • Individuazione ed analisi dei processi sensibili “sicurezza sul lavoro”

Protocolli specifici del Modello 231

  • Le indicazioni dell’art. 30 D.Lgs. 81/08
  • Standard minimi per le PMI (D.M. 13.2.2014)
  • Individuazione dei soggetti coinvolti e contenuti
  • Tecniche di redazione dei protocolli di prevenzione
  • Previsione di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
  • I sistemi di gestione, criteri di utilizzabilità

L’O.d.V.

  • Composizione dell’O.d.V.
  • Oggetto dell’attività di vigilanza
  • Rapporti tra O.d.V. e RSPP

Cliccare qui per informazioni sulle sedi, le date ed il programma.

Riportiamo di seguito il testo del nostro articolo, già pubblicato sul settimanale giuridico “Euroconference Legal”.

 

Introduzione del reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” tra i reati presupposto della Responsabilità 231

di Alberto Tenca e Anna Di Lorenzo – Studio Legale Associato Di Lorenzo – Tenca in Padova

 

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4.11.2016, rappresenta un nuovo emblematico esempio dell’incessante estensione dei reati presupposto della Responsabilità 231.
Il dato di esperienza nella produzione normativa, che dal 2001 ad oggi non ha conosciuto soluzione di continuità, induce ormai a ritenere consolidato nel nostro ordinamento un modus operandi del legislatore volto ad inserire nel testo del D.Lgs. 231/01 un reato, di nuova introduzione od oggetto di riforma alla luce del particolare allarme sociale che ingenera, estendendo ad esso la Responsabilità amministrativa degli enti quale principale strumento di contrasto.

Nel caso di specie, la Legge 199/2016 ha operato un intervento volto a rafforzare il contrasto al cosiddetto “caporalato”, modificando il testo dell’art. 603-bis c.p. concernente il reato di “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” introdotto per la prima volta con il D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011.

Rispetto al testo previgente, volto a punire la condotta di chi svolgesse “un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”, la nuova fattispecie risulta sicuramente ampliata.

Il reato in esame, oggi, risulta slegato dal requisito dello svolgimento di “un’attività organizzata di intermediazione”, andando a colpire non solo chi “recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento…”, ma altresì chiunque “utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.

A ciò deve aggiungersi che integra il reato de quo, rispetto alla fattispecie previgente, anche la condotta non caratterizzata da violenza, minaccia o intimidazione, posto che la violenza e la minaccia sono divenute oggi circostanze aggravanti e non più elementi costitutivi del reato.

Anche gli “indici di sfruttamento” enunciati dall’art. 603-bis c.p. assumono una connotazione più ampia, essendo oggi alcuni di essi parametrati, ad esempio, non più a condotte sistematiche di sottoretribuzione e violazione delle norme su orari, riposi, aspettativa e ferie, bensì a siffatte condotte anche solo “reiterate”.

Di particolare rilievo è anche l’indice di sfruttamento relativo alla “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro” che oggi, a differenza di prima, rileva anche laddove non sia tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale.

Il “grave pericolo” infatti rileva ora solo quale circostanza aggravante ai sensi del comma 4 punto 3).

Inoltre evidenziamo che nel contesto di tale indice non rileva neppure la reiterazione della condotta.

L’intervento legislativo mira al contrasto del reato in esame anche attraverso altri strumenti, quali:

– l’introduzione, con l’art. 603-bis.1 c.p., di un’attenuante in caso di comportamenti collaborativi;

– una nuova ipotesi di confisca obbligatoria, con l’introduzione dell’art. 603-bis.2 c.p.;

– la previsione di un “controllo giudiziario dell’azienda”, con nomina di un “amministratore giudiziario” destinato ad affiancare l’imprenditore;

– la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza, con modifica dell’art. 380, co. 2 c.p.p.;

– l’estensione al reato in esame della particolare confisca di cui all’art. 12-sexies D.L. 306/1992.

Venendo a quanto qui maggiormente interessa, l’art. 6 della L. 199/2016, introduce il reato di cui all’art. 603-bis c.p. in seno all’art. 25-quinquies, co. 1, lett. a) D.Lgs. 231/01, prevedendo per l’ente le stesse gravissime sanzioni disposte per i diversi reati di “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” (art. 600 c.p.), “Tratta di persone” (art. 601 c.p.) e “Acquisto e alienazione di schiavi” (art. 602 c.p.):

– sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;

– sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2 D.Lgs. 231/01, senza esclusioni, per una durata non inferiore ad un anno;

– interdizione definitiva dall’attività, se l’ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato.

Appare dunque evidente la pericolosità insita nella previsione di tali sanzioni estreme, collegate ad un reato non più limitato a chi svolge attività organizzata di intermediazione, non più legato a violenza e minaccia come elementi costitutivi e connotato da “uno sfruttamento” i cui indici si rinvengono nella semplice reiterazione di condotte di retribuzione difforme, violazione delle norme su orario, riposo, aspettativa e ferie o nella mera sussistenza di violazione delle norme antinfortunistiche, anche non tali da esporre a pericolo il lavoratore.

Il tutto con l’unico connotato caratteristico dell’esistenza di uno “stato di bisogno” del lavoratore di cui il reo approfitti.

Rileviamo come, a contemperamento di una siffatta estensione nella possibile applicazione della norma, si debba tuttavia considerare la natura dolosa del reato in esame con la conseguenza che le condotte costituenti “indice di sfruttamento” rileveranno solo ove dolosamente preordinate a sottoporre “i lavoratori a condizioni di sfruttamento” con consapevolezza e volontà di approfittare “del loro stato di bisogno”.

Quanto detto va considerato anche nell’ottica della revisione dei Modello 231 con l’introduzione di eventuali nuovi protocolli di prevenzione e dell’impostazione dell’analisi per far emergere comportamenti a rischio.

Sicuramente assumerà rilievo in tale ambito la gestione del personale, in seno alla quale dovrà essere posta attenzione, ad esempio, ad aspetti inerenti la definizione e gestione della retribuzione e l’organizzazione dei turni di lavoro che possono avere impatto sugli aspetti disciplinati al comma 3 punto 2).

L’organizzazione della sicurezza e la gestione ed attuazione dei relativi adempimenti assumono ora ulteriore rilievo, quali possibili fonti di Responsabilità 231, indipendentemente e non più solo in connessione al verificarsi di infortuni. Quindi meriteranno una rivalutazione ed un riesame anche tali aspetti e la politica d’impresa sulla sicurezza, magari già gestiti da specifici protocolli di prevenzione e procedure.

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Segnaliamo il convegno in oggetto organizzato dalla Camera Penale Vicentina
che si terrà il 18.11.2016.

Interverranno quali relatori:

Prof. Avv. Massimo CERESA GASTALDO
Professore Ordinario di Procedura Penale presso l’Università Luigi
Bocconi di Milano, nonchè membro della Commissione di studio di recente istituita
per la modifica del D.Lgs. 231/01
Dott.ssa Serena CHIMICHI
Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Vicenza
Avv. Alberto TENCA
Avvocato del Foro di Padova

cliccare qui per la locandina

gli avvocati potranno iscriversi tramite il sito dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza

Il Senato ha definitivamente approvato il 28 luglio 2016, il DDL della “Legge di delegazione europea 2015”, ora in attesa di pubblicazione.

L’art. 19 delega il Governo ad attuare, entro tre mesi dall’entrata in vigore, un significativo intervento sulla fattispecie di reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c., già reato presupposto della responsabilità 231.

L’excursus normativo trae origine dalla Decisione Quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.
Tale Decisione Quadro chiedeva agli Stati membri di prevedere l’illiceità penale delle seguenti condotte:

a) promettere, offrire o concedere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolge funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un’entità del settore privato, affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere;

b) sollecitare o ricevere, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accettare la promessa di tale vantaggio, per sé o per un terzo, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un’entità del settore privato, per compiere o per omettere un atto, in violazione di un dovere.”

Nonchè l’istigazione a tali condotte ed il loro favoreggiamento.

Sempre la Decisione Quadro prevedeva che:

“1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili degli illeciti di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro beneficio da qualsiasi persona, che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, la quale occupi una posizione dirigente in seno alla persona giuridica, basata:

a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, o

b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, o

c) sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Oltre ai casi di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti di cui al paragrafo 1 abbia reso possibile la perpetrazione di un illecito del tipo menzionato agli articoli 2 e 3 a beneficio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.”

Nel nostro ordinamento, l’attuale art. 2635 c.c., come riformato con L. 190/2012, ha dato parziale attuazione alla Decisione Quadro:

Sul lato passivo del corrotto:

  • è stato previsto il reato innanzitutto come proprio di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori, i quali ricevendo promessa o dazione di denaro o altra utilità per sè o per altri, compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. La pena è ridotta se il fatto è commesso da un sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.
  • la fattispecie richiede dunque il “nocumento della società”, di cui non vi è menzione nella Decisione Quadro; gli autori sono solo i soggetti come sopra qualificati e non coloro che esercitano funzioni “lavorative di qualsiasi tipo”; non si menziona la condotta di “sollecito” del vantaggio, nè la possibile realizzazione “tramite un intermediario”.

Sul lato attivo del corruttore:

  • la norma punisce “chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma”;
  • manca la condotta di “offerta” prevista dalla Decisione Quadro; manca la condotta “tramite intermediario”, manca l’estensione dei soggetti cui la promessa e dazione è rivolta a chiunque svolga funzioni “lavorative di qualsiasi tipo”.

Quanto alla Responsabilità 231, la stessa è ora prevista solo per le condotte attive del corruttore e comporta solo sanzioni pecuniarie da 200 a 400 quote, in base all’art. 25 ter lett. s bis) D.Lgs. 231/01.

E’, peraltro, evidente che il reato dal lato passivo non poteva trovare spazio tra i reati presupposto della 231, essendone elemento costitutivo il “nocumento” per la società del corrotto, chiaramente incompatibile con l’interesse e vantaggio che determinano la responsabilità 231.

La Legge di delegazione europea 2015, intende effettuare un passo avanti nell’ottemperanza al dettato europeo, prevedendo all’art. 19 la delega al Governo a:

“a) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o dà, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

b) prevedere che sia altresì punito chiunque, nell’esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, ovvero nello svolgimento di un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, presso società o enti privati, sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

c) prevedere la punibilità dell’istigazione alle condotte di cui alle lettere a) e b);

e) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a seicento quote nonché con l’applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”

Con l’attuazione della Delega, si dovrebbe dunque pervenire alle seguenti modifiche:

Sul lato attivo del corruttore:

  • introduzione tra le condotte punite anche della “offerta” ed anche “per interposta persona”;
  • specificazione che deve trattarsi di denaro o utilità “non dovuti”;
  • individuazione dei soggetti destinatari dell’atto corruttivo in chi “svolge funzioni dirigenziali o di controllo o che comunque presta attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive presso società o enti privati”;
  • precisazione della finalità dell’atto affinchè il corrotto “compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio”;
  • previsione di punibilità dell’istigazione.

Sul lato passivo del corrotto:

  • individuazione dell’autore in chi eserciti funzioni dirigenziali o di controllo o svolga attività lavorativa con esercizio di funzioni direttive;
  • introduzione del “sollecito” tra le condotte rilevanti e della rilevanza del fatto commesso “per interposta persona”;
  • precisazione della finalità volta a compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
  • previsione di punibilità dell’istigazione.

In ambito 231:

  • innalzamento della pena pecuniaria fino a 600 quote;
  • introduzione delle sanzioni interdittive ex art. 9 D.Lgs. 231/01.

Concludiamo esponendo alcune nostre considerazioni “a caldo”, in attesa della pubblicazione della Legge e, soprattutto, dell’attuazione della stessa, con emanazione dei Decreti delegati.

Sotto un certo profilo, la Legge in esame risulta effettivamente volta a perseguire una maggiore aderenza delle disposizioni interne al dettato europeo, mirando ad introdurre la punibilità dell’offerta, del sollecito, dell’istigazione e dell’azione per interposta persona.

Sul piano soggettivo, invece, si deve considerare come, a fronte della Decisione Quadro, che considera quali soggetti passivi della corruzione coloro che svolgano funzioni “lavorative di qualsiasi tipo”, l’intervento legislativo in oggetto sembri invece incrementare lo scostamento dal volere europeo.

Se infatti ad oggi rilevano sul piano attivo e passivo le condotte di promessa e dazione rivolte, non solo ai soggetti qualificati di cui all’art. 2635 co. 1 c.c., ma altresì, pur con pene ridotte per il corrotto, alla vastissima gamma di “chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno” di tali soggetti, la nuova norma si rivolgerebbe solo a coloro che svolgono funzioni dirigenziali o di controllo o esercitino funzioni direttive, con ciò scostandosi ancor più dal concetto di funzioni “lavorative di qualsiasi tipo” di cui alla Decisione Quadro.

Altra considerazione, di maggior interesse per noi, riguarda il fatto che la Legge di delegazione europea 2015 delega il Governo, al di là dell’incremento delle sanzioni 231, anche a prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in via generalizzata “in relazione al reato di corruzione tra privati”,  senza limitare tale responsabilità, come ad oggi è, alla sola corruzione sul lato attivo del corruttore.

Peraltro, l’attuale intervento normativo, pone l’accento sulla corruzione come volta ad compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio, senza menzionare il “nocumento” per la società che oggi è elemento essenziale della fattispecie delittuosa.

Appare ipotizzabile, dunque, a seguito della emanazione dei Decreti legislativi attuativi della delega, che sia espunto dall’art. 2635 c.c. l’elemento del “nocumento” per la società, aprendo lo spazio all’introduzione quale reato presupposto della 231 della corruzione tra privati sia attiva che passiva.

Se tale sarà l’esito dell’iter normativo, in conformità alla Legge in commento, si dovranno chiaramente ipotizzare, individuare e prevenire in seno ai Modelli di Organizzazione e Gestione anche tutti quei comportamenti di chi solleciti o riceva dazione o promessa di utilità non dovute per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio e che realizzi nel contempo anche un “interesse o vantaggio” per l’ente di appartenenza.

Cliccare qui per il testo del DDL come approvato dal Senato

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Nuovo seminario sul tema organizzato da EUROCONFERENCE
(Milano 5.10.2016)

CORPO DOCENTE:

Avv. Anna Di Lorenzo
PROGRAMMA:

I soggetti della sicurezza

  • I soggetti della sicurezza
  • Il Datore di Lavoro: sviluppi giurisprudenziali
  • La delega di funzioni e poteri (art. 16 D.Lgs 81/08)
  • Utilità del Modello 231 per il Datore di Lavoro delegante
  • Individuazione dei soggetti in base alle mansioni di fatto

I diversi compiti “normativi” dei soggetti della sicurezza

Rapporti tra Modello 231 e DVR

Tecniche di analisi del rischio reato presupposto

  • Modalità operative per l’impostazione dell’analisi
  • Come reperire le informazioni (documenti, interviste, check list)
  • Individuazione ed analisi dei processi sensibili “sicurezza sul lavoro”

Protocolli specifici del Modello 231

  • Le indicazioni dell’art. 30 D.Lgs. 81/08
  • Standard minimi per le PMI (D.M. 13.2.2014)
  • Individuazione dei soggetti coinvolti e contenuti
  • Tecniche di redazione dei protocolli di prevenzione
  • Previsione di flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza
  • I sistemi di gestione, criteri di utilizzabilità

L’O.d.V.

  • Composizione dell’O.d.V.
  • Oggetto dell’attività di vigilanza
  • Rapporti tra O.d.V. e RSPP

Per ulteriori informazioni sulle sedi e date cliccare qui