I reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico nel D.Lgs. 231/01
Il 22 marzo 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 22 del 9 marzo 2022 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”.
La Legge n. 22/2022 introduce nel codice penale il Titolo VIII-bis “Dei delitti contro il Patrimonio culturale” e nel D.Lgs. 231/01 i nuovi artt. 25-septiesdecies “Delitti contro il patrimonio culturale” e 25-duodevicies “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.
L’articolo 25-septiesdecies comporta l’ampliamento dei reati presupposto accogliendo tra questi anche le fattispecie di cui agli articoli:
– 518-bis c.p. “Furto di beni culturali”
– 518-ter c.p. “Appropriazione indebita di beni culturali”
– 518-quater c.p. “Ricettazione di beni culturali”
– 518-octies c.p. “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali”
– 518-novies c.p. “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”
– 518-decies c.p. “Importazione illecita di beni culturali”
– 518-undecis c.p. “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”
– 518-duodecies c.p. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici”
– 518-quaterdecies c.p. “Contraffazione di opere d’arte”.
In caso di commissione di uno dei sopracitati reati è sempre possibile l’applicazione delle sanzioni interdittive previste all’art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/01 per la durata massima di due anni.
L’ 25-duodevicies prevede invece la responsabilità dell’Ente in caso di commissione dei reati di cui agli articoli:
– 518-sexies c.p. “Riciclaggio di beni culturali”
– 518-terdecies c.p. “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.
Inoltre, il medesimo articolo sanziona con l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, ex art. 16, comma 3 D.Lgs. 231/01, l’Ente o una sua unità organizzativa che sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.
Per gli Enti che hanno adottato un Modello di organizzazione e gestione vi è ora la necessità di eseguire una nuova valutazione dei rischi reato presupposto ricomprendendo anche le nuove fattispecie. Sicuramente data la particolarità delle fattispecie di reato l’esposizione al rischio sarà riscontrabile all’interno di Enti che svolgono specifiche attività quali ad esempio organizzatori di eventi espositivi, società di trasporti, soggetti che operano nella vendita o intermediazione di opere, case d’asta.
Si evidenzia l’importanza dell’aggiornamento dei Modelli 231 al fine di garantire all’Ente la massima tutela.